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FLC CGIL. Revisione classi di concorso: informativa sul decreto interministeriale previsto dal PNRR

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(webOd) ROMA. Revisione classi di concorso: informativa sul decreto interministeriale previsto dal PNRR.
L’Amministrazione accoglie la richiesta della FLC CGIL di aggiornare il tavolo al 16 novembre, dopo che le organizzazioni sindacali avranno mandato le proprie osservazioni di merito.

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La FLC CGIL ha comunicato oggi, mercoledì 8 novembre, che il Ministero dell’istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali il 7 novembre 2023 per l’informativa sul decreto interministeriale di revisione delle classi di concorso.

L’Amministrazione ha illustrato le motivazioni e le norme che hanno richiesto la predisposizione del decreto e la logica seguita nella stesura del provvedimento. La scelta di tempi così stretti è stata collegata agli impegni assunti con la Commissione europea nell’ambito dell’attuazione della riforma del reclutamento prevista nel PNRR. La Commissione non ha accettato deroghe sulle tempistiche e benché al Ministero si ritenesse che la revisione delle classi di concorso potesse essere avviata dal 2025, questa impostazione non è stata accolta.

Il Dlgs 59/2017 richiede un intervento che vada nella direzione di una razionalizzazione delle classi di concorso, che ha come finalità quella di favorire l’interdisciplinarietà anche in vista delle procedure di reclutamento.

La Commissione che ha operato sul testo è stata istituita a giugno 2023 e si è avvalsa di un lavoro ministeriale avviato dal 2018. Nella logica della razionalizzazione richiesta, la Commissione ha provveduto ad abbinare le discipline che prevedono titoli di accesso omogenei, accorpando le classi di concorso di seguito elencate:

  • A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17(Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
  • A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);
  • A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria diII grado) e A-25 (Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
  • A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado); 
  • A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

La Commissione è partita dalle richieste rappresentate da associazioni professionali, dalle sentenze e dal contenzioso per andare verso una semplificazione. Si è cercato di adottare un metodo omogeneo per indicare gli esami; laddove il titolo di accesso richiede laurea più titolo congiunto sono stati previsti SSD o SSA che possano sostituire il titolo congiunto; molto lavoro di semplificazione è stato svolto sull’insegnamento dello strumento.

Sulla corrispondenza tra titoli di laurea, considerata la complessità della materia, si è deciso, oltre ad effettuare un approfondito lavoro di equiparazione, di richiamare per completezza anche il decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i.

Ulteriori interventi hanno riguardato classi come la A028, dove sono stati abbassati i requisiti di CFU necessari, che superavano persino i 120 di una laurea magistrale; per la A061 abolita la valutazione di titoli professionali; per la Tab. B è stata operata una semplificazione delle classi di concorso e sono stati inseriti anche i diplomi di nuovo ordinamento.

Per conversazione in lingua straniera si è deciso di riconoscere scuole straniere su suolo estero e nazionale, purché valide per gli ordinamenti del Paese della lingua madre.

Per la A023 il DM 92/2016 individuava con allegato A titoli e soggetti riconosciuti al rilascio del titolo valido, recentemente c’era stato l’aggiornamento del decreto con l’elenco degli enti autorizzati a erogare corsi ritenuti validi. L’intervento ora proposto nel nuovo provvedimento equipara i titoli rilasciati da qualunque Ateneo.

Le nostre osservazioni:

  • La Commissione incaricata ha lavorato nell’ombra, ascoltando perfino associazioni di categoria, ma non ha ritenuto importante condurre un lavoro graduale e di confronto produttivo con le Organizzazioni Sindacali come avvenuto per il DPR 19/2016. Una grave mancanza, sia per il contributo che saremmo stati in grado di apportare alla proposta di revisione per esperienza concreta e memoria dei fatti, sia per il rispetto delle relazioni sindacali.
  • Abbiamo preso atto del fatto che l’urgenza di cui parla l’amministrazione nel varare il provvedimento è legato all’attuazione del PNRR. Tuttavia, ci sembra a maggior ragione inopportuno qualsiasi intervento non strettamente necessario nell’ottica della semplificazione, a partire da quello sulla A023.
  • L’amministrazione, nonostante la complessità e il rilievo della tematica affrontata non ci ha mandato un testo in cui fossero evidenziate le modifiche apportate. Lo abbiamo chiesto e ottenuto.
  • Le conseguenze legate all’accorpamento di classi di concorso di gradi diversi su mobilità e reclutamento possono creare contenzioso ad es. per i docenti hanno conseguito l’abilitazione in una sola delle classi di concorso ora abbinate, oppure per i passaggi di ruolo, per l’individuazione dei soprannumerari, la mobilità, la nomina vincitori di concorso, gli incarichi a tempo determinato. Abbiamo quindi chiesto un coinvolgimento in tavoli specifici con tutte le direzioni coinvolte.
  • Laddove, nella Tabella B, si procede alla revisione delle classi di concorso sarebbe stato utile un intervento che definisse lauree e diplomi accademici di 1 livello che nel prossimo futuro daranno accesso alle classi del profilo B. Infatti, il Dlgs 59/2017 art. 22 c. 2 prevede che dal 2025 vi siano nuovi titoli di accesso al ruolo di Insegnante Tecnico Pratico.
  • Abbiamo segnalato che il richiamo alle equiparazioni previste dal DI 9 luglio 2009 et s.m.i. rischia di mandare nel caos tutte le scuole e gli uffici impegnati nella valutazione e nella validazione delle domande di partecipazione degli aspiranti nelle procedure di reclutamento. I titoli di accesso devono essere univocamente ed esaustivamente elencati nella tabella A. In caso contrario il rischio è quello di un tuffo indietro di decenni di cui non si ha alcun bisogno.
  • Serviranno approfondimenti specifici per il settore artistico e musicale coreutico, vista la peculiarità delle classi di concorso e il lungo periodo transitorio trascorso, è indispensabile un apposito confronto.
  • Per quanto riguarda la classe di concorso A023 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera) c’è un’apertura a chi ha un titolo rilasciato da qualunque ateneo. Nonostante un recente parere negativo del CSPI, che chiedeva la definizione di uno standard per valutare i percorsi accreditati al rilascio del titolo, la soluzione che è stata indicata è l’apertura a qualsiasi ateneo senza l’individuazione di alcun parametro qualitativo.

La FLC CGIL ha ribadito che un tema così rilevante richiede un confronto ampio e di merito, con tempi e modi adeguati alla complessità della materia. Dopo una lunga e articolata discussione l’amministrazione ha accolto la decisione di aggiornare il tavolo al 16 novembre 2023, dopo che le organizzazioni sindacali avranno mandato le proprie osservazioni di merito. Permane la contrarietà di aver assistito alla modifica di uno degli aspetti centrali della vita della scuola senza aver coinvolto chi ogni giorno affronta le problematiche e le difficoltà connesse alla definizione delle classi di concorso.

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