Entro il 10 novembre 2023 le università e le istituzioni AFAM, anche in forma aggregata fra loro, potranno presentare istanza di accreditamento per l’attivazione dei percorsi di abilitazione.
Il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre disciplina infatti la procedura di accreditamento iniziale dei centri multidisciplinari, costituiti presso le università e istituzioni AFAM.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO
Le istanze delle Università e delle Istituzioni AFAM di attivazione dei percorsi formativi sono trasmesse al Ministero dell’università e della ricerca e all’ANVUR.
- Entro 10 giorni dalla ricezione delle istanze, il Ministero dell’università e della ricerca, verifica l’ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti.
- Entro i 40 giorni successivi alla verifica di ammissibilità, l’ANVUR esprime parere motivato in ordine ai requisiti avvalendosi della collaborazione degli organi di valutazione interna delle Università o Istituzioni AFAM.
Il decreto di accreditamento è adottato entro i successivi 10 giorni.
Passeranno quindi al massimo 60 giorni tra la domanda e l’accreditamento stesso.
ACCREDITAMENTO
Le Linee Guida dell’ANVUR, pubblicate il 28 settembre, precisano che i requisiti sono dettati con riferimento ai percorsi da 60 CFU e che le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.
In altri termini, questo significa che i centri (università e istituzioni AFAM) potranno chiedere (ed eventualmente ottenere) l’accreditamento solamente con riferimento ai percorsi da 60 CFU e che, sulla base di tale accreditamento, potranno eventualmente erogare anche i percorsi da 30 o 36 CFU.
Non sarà invece possibile richiedere e\o ottenere l’accreditamento per i soli percorsi da 30/36 CFU/CFA.
CALCOLO DEL LIVELLO SOSTENIBILE DI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI
Il DPCM prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero.
Il fabbisogno è stimato, per classe di concorso, tenuto conto:
- dei posti vacanti della programmazione regionale degli organici, deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
- del contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;
- dei posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
- delle esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, quantificate, in caso di impossibilità di determinazione entro il termine previsto dal comma 3, in una maggiorazione fino al 30 per cento del fabbisogno stimato sulla base delle lettere a) e b) .
Il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca, entro il mese di febbraio di ogni anno, il fabbisogno di personale individuato.
Tuttavia, quest’anno, in considerazione della necessità di concludere i corsi entro il 31 maggio, è previsto che entro 10 giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale.
Con il decreto che dispone l’accreditamento, è autorizzata l’istituzione dei percorsi di formazione iniziale da parte delle università e delle istituzioni AFAM. Le università e le istituzioni AFAM, secondo le modalità definite dal Ministero dell’università e della ricerca, indicano, in un’apposita banca dati, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno.
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi ogni anno sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto:
- del fabbisogno
- nonché del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM.
Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto o del Ministro dell’università e della ricerca.
L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali.
IL CALCOLO DEL FABBISOGNO
In merito al calcolo del fabbisogno da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (comunicato al Ministero dell’Università e della Ricerca), la FLC CGIL fa sapere di aver rilevato forti criticità.
In pratica il Ministero dell’Istruzione ha predisposto la stima del fabbisogno su base triennale individuando numeri alti al sud e bassi al nord, con il paradosso che proprio nelle discipline STEM al nord saranno attivati pochi corsi.
Come spiegato precedentemente, la stima del “fabbisogno” insieme al “potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM”, rappresentano i due dati su cui deve essere calcolato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.
Se tale calcolo dovesse essere confermato, il rischio sarebbe quello di creare masse di abilitati nelle regioni del centro-sud, dove però la disponibilità di posti è assai inferiore. Al contrario, sarebbero attivati pochi corsi al nord dove invece la carenza di docenti abilitati è cronica.
Inoltre, in merito alla Riserva di posti a favore del personale precario (del 45% per il primo anno e del 35% nel secondo e terzo anno), la FLC CGIL rileva che se l’offerta formativa nelle regioni del nord sarà effettivamente troppo scarsa, l’efficacia reale della riserva sarà limitata.
La norma prevede una riserva del 45% dei posti il primo anno e del 35% nel secondo e terzo anno di attivazione dei corsi a favore di precari con tre anni di servizio nella scuola statale o paritaria negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella classe di concorso.
Il problema è la reale efficacia della riserva a favore dei precari laddove l’offerta formativa nelle regioni del nord sia troppo scarsa.