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Visite fiscali per malattia, in quali casi il personale scolastico ne è esente?

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Nell’arco dell’anno scolastico, il personale scolastico, al pari degli altri dipendenti pubblici e privati, può assentarsi per motivi riconducibili a malattia: durante i giorni di assenza, docenti e ATA sono soggetti alle visite fiscali effettuate dall’INPS. Non sempre, però, i lavoratori devono restare a casa durante il periodo di convalescenza ed essere pertanto sottoposti al controllo da parte dell’INPS: in quali casi ciò non avviene? Chiariamo qui di seguito le circostanze in cui si è esentati.laureati studia e sostieni esami online

Fasce di reperibilità

In primo luogo ricordiamo che il dipendente che si assenta a causa di malattia deve restare a casa ed essere reperibile presso il proprio domicilio o all’indirizzo comunicato alla scuola solo durante le fasce orarie previste dalla legge in vigore, vale a dire le ore in cui possono essere soggetti a visita fiscale: dalle 9-13 e 15-18 per i dipendenti pubblici, 10-12 e 17-19 per quelli privati.

Casi di esonero dalle visite fiscali

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, e quindi i docenti e gli ATA, i casi di esonero dalle visite fiscali sono:

  • Malattia legata all’esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita
  • Infortunio sul lavoro e malattia professionale
  • Menomazione ascritta alle prime 3 categorie della Tabella A allegata al decreto sul riordinamento delle pensioni di guerra
  • Patologie che rientrano nella Tabella E dello stesso decreto
  • Malattia connessa alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%
  • Malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente pari o superiore al 67%.corso di lingua inglese b1 b2 c1 c2

Casi particolari

Inoltre, vi sono delle malattie che possono esonerare dalle visite fiscali nel caso in cui queste vengano documentate da certificati medici rilasciati dal medico curante o da strutture sanitarie accreditate, previo il parere del medico dell’INPS: ad esempio, l’insufficienza renale o respiratoria acuta anche su base infettiva, le malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso, il trattamento radioterapico e chemioterapico per neoplasie maligne.

Infine, il medico curante può espressamente richiedere l’esonero dalla visita fiscale nei casi i cui ritiene che il paziente non sia in grado di affrontare una visita fiscale per motivi di salute: a tal fine apporrà la sigla “E” sul certificato medico, vale a dire il codice di esclusione dalla visita stessa, correlando il certificato da una breve descrizione che specifica la motivazione dell’esenzione.

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