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Operatore scolastico ATA: cosa sappiamo sulla nuova figura (AGGIORNATO)

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Una delle principali novità riguardanti il Personale ATA di terza fascia, è l’introduzione dell’Operatore scolastico.

Sono giunte due novità importanti, quest’anno, per il Personale ATA: la prima è l’implementazione della Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per quasi tutti i profili e l’altra è l’introduzione dell’Operatore scolastico come nuovo profilo professionale. Chi è l’operatore scolastico e quali sono le sue mansioni e i requisiti di accesso? In vista del prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia 2024, è bene avere le idee chiare. Vediamo quali sono le informazioni al momento note.

Personale ATA e figure professionali

Il nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 prevede una diversa classificazione del Personale ATA, in cui si inserisce l’operatore scolastico e arriva l’EQ (Funzionario ed elevate qualificazioni), che sostituisce il DSGA. Il ruoli saranno i seguenti:

  • Collaboratore scolastico
  • Operatore scolastico
  • Operatore dei servizi agrari
  • Assistente amministrativo
  • Assistente tecnico
  • Cuoco
  • Guardarobiere
  • Infermiere
  • EQ (ex DSGA)

Operatore scolastico ATA: il nuovo profilo

L’Operatore scolastico, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, svolge un’attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono una preparazione non specialistica. Il suo ruolo è simile a quello del Collaboratore scolastico, ma si distingue per alcune responsabilità supplementari, come ad esempio l’assistenza di base agli studenti con disabilità e il sostegno ai servizi tecnici e amministrativi. Tra le sue mansioni rientrano:promo certificazione informatica

  • accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni – nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita dalla classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione – e del pubblico;
  • pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
  • custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
  • collaborazione con i docenti;
  • vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi e nella cura dell’igiene personale;
  • attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità;
  • supporto ai servizi amministrativi e tecnici.

I requisiti e lo stipendio

Per accedere alla figura di Operatore scolastico, al momento sono previsti questi requisiti:

In alternativa

  • Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione
  • Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e Certificazione di competenze socio-assistenziali (Corso OSA).

Come si diventa operatori scolastici

Si può diventare operatore scolastico o inserendosi in terza fascia con i requisiti, oppure tramite la mobilità verticale, ovvero il passaggio all’Area immediatamente successiva. Il collaboratore scolastico potrà accedere all’area degli operatori con questi requisiti:

  • attestato di qualifica professionale richiesto per l’accesso dall’esterno – ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area dei Collaboratori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione
  • oppure con diploma di scuola secondaria di primo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area dei Collaboratori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione.

Rispetto al collaboratore scolastico, per l’operatore ci sarà una differenza di stipendio, come mostra la seguente tabella:

 

 

Va detto, che perché tutto questo sia confermato, occorre attendere l’approvazione finale del CCNL. Successivamente il Ministero definirà in via ufficiale tutte le certificazioni necessarie e i requisiti definitivi.

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