Si è svolto oggi l’informativa tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione sulla bozza di regolamento che disciplinerà la costituzione delle GPS e il conferimento delle supplenze per il triennio 2024/2027 a regime.
Secondo quanto si apprende dalla UIL Scuola, l’Amministrazione ha presentato la bozza che sostanzialmente ricalca quanto già contenuto nell’Ordinanza Ministeriale vigente (OM 122/2022).
La necessità di emanare un nuovo regolamento nasce dal fatto che le ordinanze ministeriali, in base a quanto stabilito dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, potevano disciplinare solo provvisoriamente il conferimento delle supplenze.
Una prima bozza del Regolamento era stata presentata dal Ministero ad aprile dello scorso anno e su questa il Consiglio di Stato nella seduta plenaria n. 77 del 25/02/2022 si era espresso con i seguenti rilievi:
- Tabelle di valutazione dei titoli poco dettagliate.
- Procedura informatica delle supplenze che non dovrebbe essere parte integrante del Regolamento ma collocata in altro provvedimento.
- Effetti sanzionatori con riferimento alle rinunce o abbandono delle supplenze troppo rigide.
- La durata del rinnovo delle supplenze, la cui previsione dovrebbe ora essere triennale e non più biennale, deve essere inserita in un provvedimento amministrativo estraneo al Regolamento.
- Valutare le conseguenze di una cancellazione della seconda fascia GPS della scuola primaria e dell’infanzia ovvero i laureandi del quarto e quinto anno di Scienze della Formazione Primaria che comunque non sono stati compresi nella Ordinanza Ministeriale n.112/2022 attualmente in vigore.
- Per il sostegno, valutare l’impatto che avrebbe la previsione che le tre annualità di insegnamento su sostegno per accedere alla 2 fascia devono essere possedute entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione della istanza.
- La necessità di chiarire cosa si intenda per dichiarazioni “non corrispondenti a verità”, al fine anche di procedere ad eventuale “rettifica” o invece ad ”esclusione” della graduatoria e che il suddetto controllo deve avvenire prima della costituzione della graduatoria e non a posteriori.
- Trasparenza delle sedi: al momento della domanda, se l’aspirante sia o meno in condizione di conoscere le sedi per le quali vi saranno disponibilità. Cosa che oggi, con l’ordinanza in vigore, non avviene.
La bozza presentata oggi alle organizzazione sindacali non si discosta rispetto al contenuto dell’Ordinanza Ministeriale n.112/2022 e non recepisce praticamente nulla rispetto ai rilievi sollevati dal Consiglio di Stato.
Per cui si rischia di pubblicare un Regolamento i cui contenuti non sono condivisi dal Consiglio di Stato e che, per la Federazione UIL Scuola Rua, ha una visione miope e autoritaria le cui conseguenze riguardano la vita delle persone.
Oltre ai punti sopra evidenziati, restano inevase anche le richieste della UIL rispetto alle seguenti criticità:
- La palese violazione dei diritti di coloro i quali sono utilmente collocati in graduatoria con un punteggio superiore e vengono scavalcati, nei turni di nomina successivi, da chi ha meno punteggio, perché considerati rinunciatari per non aver espresso tutte le sedi nella domanda di partecipazione alle supplenze.
- La parte che riguarda gli effetti sanzionatori, che contengono per i supplenti delle conseguenze troppo punitive, andrebbe rivista anche in relazione alle supplenze fino ai 10 giorni per la scuola della infanzia e della primaria. Tali docenti, infatti, che esprimono la disponibilità per tali supplenze, in caso di rifiuto di una supplenza fino ai 10 giorni hanno l’estensione degli effetti sanzionatori anche per le supplenze superiori ai 10 giorni.
Inoltre, bisogna inserire la possibilità per il docente di giustificare una eventuale rinuncia o abbandono della supplenza affinché la sanzione non sia applicata. - È necessario ripristinare la possibilità del frazionamento di una cattedra intera al fine di consentire il completamento orario a chi ha una supplenza su uno spezzone orario.
- È indispensabile dare indicazioni chiare ai Dirigenti Scolastici circa l’utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia.
- Il divieto di presentare la messa a disposizione in altra provincia, se presenti nelle GAE o nelle GPS, non deve applicarsi qualora, entro un termine stabilito, il docente non abbia ricevuto nessun incarico nella provincia di inclusione. E’ infatti paradossale che si abbiano docenti abilitati o specializzati sul sostegno inseriti nelle graduatorie e senza alcun incarico, mentre si reclutano docenti anche in assenza di titolo di studio per far fronte in alcune province alla mancanza di aspiranti.
Per tali motivi la Federazione UIL Scuola Rua rivendica la riapertura di un confronto serio in materia di supplenze per arrivare ad un testo condiviso che vada nella direzione di tutela dei diritti del personale e che nello stesso tempo eviti tutte le storture che lo stesso personale ha dovuto subire negli ultimi anni con gravi ricadute sui nostri alunni.
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