É possibile l’iscrizione a un corso di studio da parte di laureati in altro corso di studio della stessa Classe delle lauree?
Al riguardo si riporta il contenuto del parere del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) n. 102 del 2004, con il quale si risponde al quesito posto dall’Università degli Studi del Molise in merito alla possibilità di iscrizione ad un corso di laurea per un laureato in altro corso di laurea appartenente alla medesima classe, tenuto conto del disposto dell’art. 4 comma 3 del DM 509/99, secondo cui “i titoli conseguiti a termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale”.
Il CUN osserva che i corsi di studio appartenenti alla medesima classe, pur essendo accomunati da una componente formativa che ne garantisce identico valore legale, debbono al contempo differenziarsi tra loro per obiettivi e percorsi, essendo rivolti alla formazione di specifiche competenze culturali e professionali tra quelle ricomprese nella classe.
Quindi il possesso di titoli di studio diversi, nell’ambito di una stessa classe, nulla apportando alla loro spendibilità legale rispetto al possesso di un solo titolo di studio, comporta tuttavia l’acquisizione di competenze differenziate orientate a diversi sbocchi professionali.
Pertanto – conclude il CUN – si ritiene che l’iscrizione a corsi di studio da parte di laureati in corsi di studio appartenenti alla stessa classe sia coerente con il nuovo sistema formativo e del tutto legittimo.
Dal punto di vista formale il CUN rileva non risulta che vi sia una norma che vieti esplicitamente l’iscrizione ad un altro corso di laurea della stessa classe e livello. Vi sono, invece, alcune norme che depongono in senso positivo.
In particolare, l’art.142, comma 2, del R.D. 1592/33 vieta solo l’iscrizione contemporanea a diverse Università, Facoltà o Scuole e a diversi corsi di laurea e di diploma della stessa Facoltà o Scuola, lasciando così desumere che non sia vietata l’iscrizione post lauream.
N.B. Ricordiamo che sul punto che intervenuta la Legge 12 aprile 2022 n. 33 che ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari. Resta però preclusa, come vedremo meglio nel paragrafo successivo la contemporanea iscrizione a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe di laurea).
Analogamente l’art. 11 del R.D. 4.6.38 n. 1269, Regolamento sugli studenti, prevede che “Chi sia già fornito di una laurea o di un diploma può iscriversi al corso per il conseguimento di altra laurea o diploma, alle condizioni che sono stabilite dalla competente facoltà, fermo, per ciò che riguarda le eventuali abbreviazioni di corso, quanto stabilito nel secondo comma del precedente articolo.” e ciò senza porre alcuna limitazione o distinzione e consentendo il riconoscimento degli esami già sostenuti ( art. 10, comma 2).
Anche l’art. 9 (poi parzialmente abrogato dall’art. 17 comma 119 della L. 127/97) della L. 341/90 prevedeva al comma 2 lett. e) che i decreti sugli ordinamenti didattici dovevano precisare le affinità per la valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello.
L’art. 2 comma 2 della citata L. 341/90 prevede il riconoscimento degli studi compiuti ai fini del conseguimento di lauree o diplomi affini
L’art. 9 comma 4 D.M. 509/99 stabilisce che l’ordinamento didattico di un corso di laurea debba prevedere quali crediti saranno riconosciuti in altri corsi di studi attivati presso la medesima o altre Università.
Per quanto sopra, sembra che l’unico elemento determinante sia, ovviamente, la diversità dell’ulteriore corso di studi e cioè che debba trattarsi di un corso avente un obiettivo formativo specifico altro rispetto a quello già conseguito. Ora, nell’ambito di una classe di laurea vi sono generalmente, accanto alla formazione di base ed agli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe, obiettivi formativi o campi applicativi specifici differenziati tra loro, che richiedono approfondimenti mirati e competenze diversificate, per la cui acquisizione può essere giustificata la partecipazione al relativo corso di studi, che non sembra possa essere preclusa per un dato formale.
Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 4 agosto 2000 sulle classi delle lauree, invero, i titoli di laurea devono essere rilasciati con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea e la denominazione di quest’ultimo deve corrispondere agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
Alla su esposta conclusione non osta il disposto di cui all’art. 4 comma 3 del citato D.M. 509/99, che in definitiva sancisce il principio che tutti i diplomi conseguiti a conclusione dei singoli corsi di studi appartenenti alla medesima classe hanno pari valore legale qualunque sia lo specifico obiettivo formativo perseguito da ciascun corso. Il che non esclude che ciascun corso formi una diversa figura professionale, con diverse competenze e diversi sbocchi occupazionali.
LA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE E LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 12 APRILE 2022 N. 33
La legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari.
In particolare art. 1 comma 1 prevede che:
Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale”.
L’art. 1 comma 2 precisa che:
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale”.
In definitiva:
- Nulla osta alla possibilità di iscrizione ad un corso di laurea per un laureato in altro corso di laurea appartenente alla medesima classe.
- Non è invece consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di laurea appartenenti alla medesima classe delle lauree.