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Supplenze docenti 2023: non esistono (da tempo) i contratti “fino ad avente diritto”

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Supplenze anno scolastico 2023/24: alcuni docenti ci scrivono dicendo “ho stipulato un contratto fino ad avente diritto”. Posto che questa dicitura non esiste più da tempo, chiariamo quando e perché i contratti possono essere temporanei in attesa che un altro docente assuma servizio sul posto in oggetto.

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Contratti a tempo determinato: devono indicare la data di termine

L’articolo 41, comma 1, del Contratto Scuola rinnovato nel 2018 per la parte normativa dispone:

I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine… 

contratti a tempo determinato del personale della scuola, dunque, non possono essere “sino ad avente titolo”, ma  devono in ogni caso recare il termine, ossia la fine della supplenza.

Cause di risoluzione

Pur riportando la data di termine, il contratto può essere risolto, come detta sempre il succitato articolo 41, comma 1:

[… ]Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

contratti, in conclusione, devono recare in ogni caso il termine della supplenzatuttavia possono essere risolti e la supplenza attribuita ad un nuovo docente avente titolo in seguito alla pubblicazione di nuove graduatorie oppure, come nel caso diffuso in questi ultimi anni, quando si è in attesa della conclusione dell’attribuzione delle supplenze da GPS.

Un caso concreto

Un docente scrive all’indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it

Le scrivo per una problematica in cui sono incorso: sono stato nominato da MAD per uno spezzo di 9 ore con contratto fino ad avente diritto in quanto ancora l’ufficio provinciale non aveva completato i procedimenti di nomina. Dopo l’uscita del bollettino ufficiale sono stato chiamato da un’altra scuola, sempre tramite MAD, per 16 ore fino al 30/06 ma ho scoperto che nel frattempo il mio primo contratto era stato portato al 30/06 impedendomi di accettare la nuova convocazione. Avrebbero dovuto comunicarmi la modifica del contratto? Avrei potuto rifiutare in modo da poter prendere altre supplenze?
Ho trovato varie fonti e danno tutte una risposta diversa comprese le segreterie delle due scuole. Grazie in anticipo per l’attenzione.

Posto che la nomina da MAD sia assolutamente corretta, ossia assegnata a docente non inserito in alcuna provincia, con titolo idoneo (abilitazione/titolo di accesso completo o in corso di conseguimento/ specializzazione nel caso di sostegno)

  • la segreteria della prima scuola (spezzone di 9 ore) deve aver stipulato un contratto con data di termine 30 giugno 2024, con clausola di eventuale risoluzione all’esito delle nomine da GPS con cui si individuava un “avente titolo”, come da art. 41 del CCNL
  • la segreteria della seconda scuola avrebbe dovuto già trovare inserito al SIDI il contratto del docente e non avrebbe potuto contattarlo perché non si può “spezzare lo spezzone” per il completamento orario

In definitiva, se il contratto è stipulato correttamente, ha ragione la prima scuola perchè il docente è già impegnato fino al 30 giugno 2024.

Il docente non ha accettato – come erroneamente pensa – un contratto “fino all’avente diritto” perché non esiste nella normativa.

Il collega ha accettato una nomina fino al 30 giugno 2024, con clausola di rescissione in seguito all’individuazione di avente diritto.

Se l’avente diritto non c’è, la supplenza rimane al collega, che non ha più possibilità di opzione, in quanto la supplenza è già sua.  Questo evita di dover rifare una nomina su un posto già occupato per andare a trovare un altro supplente e quindi garantisce la continuità didattica.

La scuola avrebbe dovuto comunicare la modifica del contratto? 

La scuola avrebbe dovuto comunicare al docente l’eliminazione della clausola di rescissione, ma non c’è una modifica del contratto, in quanto già sottoscritto fino al 30 giugno 2024 e dunque vincolato dall’avvenuta accettazione.

Il fatto che l’accettazione della supplenza sia avvenuta da MAD non cambia nulla in questo procedimento, in quanto alla presa di servizio il docente assunto da MAD diventa a tutti gli effetti “docente a tempo determinato”, e dunque sottoposto agli stessi effetti sanzionatori in caso di abbandono della supplenza.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docenti-2023-non-esistono-da-tempo-i-contratti-fino-ad-avente-diritto/

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