Il DPR 19/2016 del 14 febbraio 2016, così come modificato dal decreto correttivo DM 259/2017, stabilisce i requisiti di accesso alle varie classi di concorso
REQUISITI DI ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO
L’accesso alle classi di concorso è determinato dal titolo di laurea posseduto. In generale, salvo per le classi di concorso ITP alle quali, fino al 31 dicembre 2024, si accede con il mero Diploma di scuola secondaria, il titolo di accesso all’insegnamento è determinato dalla laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento.
In alcuni casi, il possesso della laurea è titolo di per sé sufficiente per l’accesso. Facciamo qualche esempio:
- Le lauree in Economia & Commercio, LM 56, LS 64, LM 77 danno accesso direttamente alle classi di concorso A-45 (Discipline Economico-Aziendali) e A-47 (Discipline matematico-applicate).
- Le lauree in Fisica, Matematica, Informatica (tutte lauree del vecchio ordinamento) danno accesso diretto alla A-26.
- Le lauree in LM 6 (Biologia) consente di insegnare direttamente le classi di concorso A-15 (Discipline Sanitarie) e A-31 (Scienze degli alimenti)
In altri casi invece vengono fissati vincoli temporali (es: laurea conseguita entro un determinato anno accademico) oppure si richiede il possesso di determinati corsi annuali, semestrali o CFU.
Così, ad esempio:
- La laurea in giurisprudenza conseguita entro il 2000\2001 è titolo di per sé sufficiente per l’accesso alla classe di concorso A-46.
- La laurea in giurisprudenza conseguita successivamente all’anno accademico 2000\2001 costituisce titolo di ammissione alla classe di concorso A-46 (scienze giuridico-economico) purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica.
VERIFICA DEL PIANO DI STUDIO
I laureati vecchio ordinamento dovranno quindi esaminare il relativo piano di studio per verificare il possesso degli eventuali esami\CFU richiesti. Qualora manchino determinati esami dovranno essere integrati.
COME É POSSIBILE RECUPERARE GLI ESAMI MANCANTI?
Come precisa la nota n. 2 presente sul sito del Ministero,
- Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.
Pertanto, gli esami potranno essere sostenuti:
- Nel corso del proprio percorso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico).
- Tramite corsi singoli.
- Nei corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.).
Per quanto riguarda i laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari). Per le lauree vecchio ordinamento si veda anche questo articolo.
TRAMITE UN MASTER É POSSIBILE ACCEDERE A NUOVE CLASSI DI CONCORSO?
Come abbiamo anticipato, il recupero degli esami\CFU necessari per l’accesso a una classe di concorso, potrà avvenire anche tramite il conseguimento di un master che contenga gli esami mancanti.
Occorre però fare attenzione al fatto che deve pur sempre trattarsi di una classe di concorso che è possibile insegnare tramite la laurea posseduta. In altri termini, il titolo di accesso alla classe di concorso resta sempre la “laurea” e il master rappresenta semplicemente uno “strumento” con cui si possono colmare eventuali CFU\esami mancanti.
Nessun master può permettere di per sé l’accesso alla classe di concorso, senza il possesso di un titolo di studio idoneo.
Per chiarire bene il concetto, prendiamo in considerazione una laurea LM-51 in Psicologia. Detta laurea consente di insegnare esclusivamente la classe di concorso A-18 a condizione di possedere almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui
- 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05
- 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04
- 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06
- 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12
In questo caso l’aspirante potrà eventualmente conseguire i CFU\esami mancanti tramite corsi singoli e\o tramite Master.
In nessun caso invece l”aspirante potrà avere accesso alla classe di concorso A-19 (Filosofia e storia), semplicemente perché la laurea LM-51 non dà accesso a quella classe di concorso. Il recupero degli esami\CFU richiesti per l’accesso alla classe di concorso A-19, sarebbe privo di rilievo, in quanto l’aspirante non possiede un titolo di studio (laurea) che consente di accedere alla classe di concorso A-19.
Analogamente un laureato LM-85 potrà accedere alle classi di concorso A-18 e A-19, purché possegga i rispettivi CFU\esami richiesti, ma in nessun caso potrà accedere alla classi di concorso A-12 \ A-22 (Discipline Letterarie), perché la laurea in questione non ne permette l’accesso.
L’unico modo per poter accedere a “nuove” classi di concorso sarebbe quello di conseguire una nuova laurea magistrale.
VEDI IL SITO DELL’URP MINISTERO
VEDI ARTICOLO PER LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO