L’USR Piemonte, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti indicazioni, ha emanato la nota n. 14195 del 17 ottobre 2023 con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla decorrenza giuridica ed economica delle immissioni in ruolo procedura concorsuale ex art 59 comma 4 e comma 9 bis del DL 73/2021 (GPS I fascia e Straordinario BIS).
- Con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia ex art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, limitatamente ai posti di sostegno, si precisa che il successivo comma 8 prevede: “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio de servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”. In questo caso quindi, poiché la procedura è stata attivata nel 2023, la decorrenza giuridica (nel decreto prevista al 1° settembre 2021), per “trascinamento”, è stata spostata al 1° settembre 2022. Resta inteso che la decorrenza economica opera dalla effettiva presa di servizio.
- Con riferimento invece, ai docenti immessi in ruolo ex 59 comma 9 bis D.L.73/2021 (Straordinario BIS), lo stesso comma prevede che : “A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato”.
Tale fattispecie risulta ancora ulteriormente confermata dallo stesso comma 9 bis laddove prevede (in applicazione dello “scivolamento” previsto dal decreto mille proroghe), per i casi in cui le relative operazioni concorsuali non fossero state completate nel 2022: “ I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato”. Quindi, anche in questo caso, il comma chiarisce che per questa tipologia di immissione in ruolo non è prevista alcuna retrodatazione della decorrenza giuridica.
Si invitano pertanto le SS.LL. ad assicurarsi che, per il personale docente che ha superato l’anno di formazione e prova a seguito della nomina a tempo determinato nell’a.s. 2022/2023 ex art 59 comma 9 bis, la decorrenza giuridica ed economica siano indicate a SIDI al 1° settembre 2023, onde scongiurare qualsivoglia danno per l’amministrazione.