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Sostituzione dei DSGA nel caso di assenze per più di 90 giorni: cosa prevede il nuovo CCNL [UIL Scuola – Pillole di contratto]

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La UIL Scuola, risponde ad alcuni quesiti frequenti alla luce dell’ipotesi CCNL 2019/2021 sottoscritta il (per la quale però al momento manca ancora la sottoscrizione definitiva). laureati studia e sostieni esami online

Il chiarimento riguarda la sostituzione del funzionario (ex DSGA) nel caso di assenze per più di 90 giorni.


COMMENTO
L’art. 57 comma 3 dell’ipotesi di CCNI 2019/2021 prevede che, qualora nella vigenza del contratto triennale di cui al comma 5 dell’art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell’incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, l’Ambito territoriale:

  1. conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali);
  2. laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.

Come, precisa la UIL Scuola, in mancanza di un organico dei funzionari la prima possibilità è di fatto irrealizzabile, per cui si ricorrerà al conferimento di un incarico ad interim ad altro funzionario titolare già di altro incarico DSGA. L’incarico non potrà essere rifiutato. 

In tale seconda circostanza, come precisa il comma 5, lo svolgimento dell’incarico ad interim è retribuito con una indennità pari al 100% dell’indennità di direzione relativa all’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di detta istituzione.

IPOTESI CCNI 2019-2021

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