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Pensionamenti: in quali casi è possibile chiedere il trattenimento in servizio [Chiarimenti]

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L’art. 16 del decreto legislativo 503/92 confluito nell’art. 509, c.5, del decreto legislativo n.297/94 prevedeva la facoltà di chiedere il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età sino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e non oltre il 70° anno di età.corsi di perfezionamento alta formazione

 

Tale possibilità è venuta meno con il decreto-legge n. 90/2014 che ha abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO NEL CASO DI PERSONALE IMPEGNATO IN PROGETTI INTERNAZIONALI

Tuttavia, l’art. 1, c. 257, della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), modificato dall’art. 1, c. 630, della legge 205 del 2017 ha previsto che:

al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età, per non più di tre anni.

 

Le domande di trattenimento in servizio di questa fattispecie dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 23 ottobre 2023.Master Italiano L2 - insegnamento dell'italiano per gli stranieri - punti gps mobilità e trasferimento - mondo scuola

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER RAGGIUNGERE IL MINIMO PENSIONISTICO
Nulla è invece innovato rispetto al c. 3 del citato art. 509 che disciplina il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo pensionistico.

Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

 

Ne consegue che per l’anno 2024 potranno chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67anni entro il 31 agosto 2024, non sono in possesso di un’anzianità contributiva pari a 20 anni.

COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO
L’amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 agosto 2024 (41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite per la permanenza in servizio, ossia 65 anni, come previsto dall’art. 2, c. 5, del D.L. 101/2013. convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.

I provvedimenti per il collocamento d’ufficio per il raggiungimento del limite d’età dovranno essere emessi dai dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2024, rispettando il preavviso di legge, pari a 6 mesi.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2024 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

 

VEDI NOTA AMBITO DI BRESCIA
VEVDI NOTA MIM

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