L’art. 39 comma 8 del CCNL 2007 prevede che:
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Il personale in regime di part-time non può quindi svolgere “attività d’insegnamento” aventi carattere continuativo.
Pertanto è esclusa:
- La possibilità di accettare spezzoni (fino a 6 ore) resosi disponibili all’interno della scuola da parte delle singole scuole, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
- Attività di avviamento alla pratica sportiva;
- Attività aggiuntive di insegnamento previste nel PTOF che abbiano una durata semestrale o annuale.
- In generale tutte le altre attività che vengono svolte in maniera continuativa.
Non sono invece escluse tutte quelle attività aggiuntive di insegnamento che non hanno carattere continuativo, quali per esempio:
- Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti in quanto in questo caso l’attività ha natura occasionale;
- Corsi di recupero per un tot ore e in un periodo di tempo circoscritto.
- Ricoprire ruoli di coordinatore o di funzione strumentale
Analoga previsione è contenuta nell’art. 58 del CCNL 2007 con riferimento al personale ATA:
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.