Riportiamo la domanda di un professore giunta alla nostra redazione in merito all’impiego del docente di sostegno al di fuori della propria classe: “Sono un insegnante di sostegno della scuola secondaria di I grado: seguo un alunno che a causa della sua patologia tutti i giovedì dovrà assentarsi per fare terapia. Già mi è stato detto che in quel giorno io sarò impiegato in altre attività, non nella mia classe: è corretto questa richiesta? Esiste una normativa di riferimento?”. A rispondere è l’ Avv. Angela Maria Fasano.
Il docente di sostegno è contitolare della classe
Prima di rispondere al quesito posto, l’Avv. Fasano ci ha ricordaro che l’art.13 comma 6, la Legge 104/92 contempla la contitolarità del docente di sostegno al pari dei colleghi nella classe o classi assegnata/e: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
A ciò si aggiunga che il docente di sostegno è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell’allievo disabile a lui affidato: egli è dunque contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento e la sua funzione non viene meno anche quando è assente il docente curricolare.
Ciò sta a significare che il docente di sostegno, quando l’alunno è presente, non potrà essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni, se non in caso di situazioni urgenti e non prorogabili.
Casi in cui l’alunno certificato è assente
Viceversa, nel caso in cui l’alunno dovesse essere assente, il docente di sostegno sarà a disposizione della comunità scolastica e si renderà disponibile per le supplenze così come si verifica, di sovente, per gli altri docenti a disposizione per posto comune.
E’ importante rilevare, poi, che l’utilizzo del docente di sostegno, in assenza dell’alunno disabile, in modo certamente improprio è certamente illegittimo. Bisognerà, quindi capire, in che termini la scuola utilizza questa risorsa nei casi di assenza dell’alunno cui è stato assegnato, poiché nelle ipotesi di utilizzo “senza limiti” la condotta scolastica sarà certamente contra legem”.