L’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) ha pubblicato le Linee Guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.
Nelle linee guida viene sottolineato che si è tenuto conto del fatto che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, in deroga alla disciplina ordinaria, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti:
- Con modalità telematiche, comunque sincrone, in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.
- Le attività di tirocinio e di laboratorio, come specificato anche dalle Linee Guida, possono essere svolte esclusivamente in presenza.
ACCREDITAMENTO
Le Linee Guida precisano che i requisiti sono dettati con riferimento ai percorsi da 60 CFU e che le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.
In altri termini, questo significa che i centri (università e istituzioni AFAM) potranno chiedere (ed eventualmente ottenere) l’accreditamento solamente con riferimento ai percorsi da 60 CFU e che, sulla base di tale accreditamento, potranno eventualmente erogare anche i percorsi da 30 o 36 CFU.
Non sarà invece possibile richiedere e\o ottenere l’accreditamento per i soli percorsi da 30/36 CFU/CFA.
QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE?
Le Linee Guida dell’ANVUR stabiliscono quali sono i requisiti necessari per l’accreditamento dei percorsi abilitanti.
Si tratta di requisiti molto stringenti in termini di:
- Direttore del percorso: Deve trattarsi di un Professore di ruolo di I o II fascia, afferente a uno dei SSD previsti dal piano di studi del percorso.
- Docenti:
- per quanto riguarda gli ambiti comuni, è necessaria la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico.
- per quanto riguarda la parte specifica, per percorso formativo attivato (classe di concorso) è necessaria la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico.
- Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.
- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l’intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti
- Nel caso di erogazione di corsi a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):
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- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e software: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei software utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l’effettiva partecipazione alle lezioni. Si richiede inoltre di indicare le modalità che l’istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione.
É evidente che tali requisiti potranno essere soddisfatti solo dalle Università che presentano adeguate risorse (in termini di aule, strumentazione, software e personale).
Ciò vale anche per i percorsi da 30 CFU/CFA per chi è già in possesso di altra abilitazione/specializzazione. Com’è noto questi percorsi possono essere svolti interamente online (in modalità sincrona) e senza tirocinio diretto.
Tuttavia, come detto in premessa, le Linee Guida prevedono che i centri potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.
In altri termini non esisterà un accreditamento distinto per i percorsi da 30 CFU/CFA destinati ai docenti specializzati o abilitati su altra classe di concorso.