fbpx

TFA Sostegno e Master: è consentita la contemporanea iscrizione se il master non ha frequenza obbligatoria [FAQ e chiarimenti]

3420

Posso frequentare contemporaneamente due corsi universitari che rilasciano CFU (crediti formativi universitari)? È possibile frequentare un MASTER (o un Corso di perfezionamento) e il corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno)?corsi di perfezionamento alta formazione

 

L’art. 142 del T.U. n. 1592/1933 prevede che:

È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola, ad eccezione delle scuole speciali o di perfezionamento di cui all’art. 39 lettera c)”.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 12 APRILE 2022 N. 33
La legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari.

Master Italiano L2 - insegnamento dell'italiano per gli stranieri - punti gps mobilità e trasferimento - mondo scuola

 

Attenzione: La legge consente attualmente la doppia iscrizione contemporanea a due corsi universitari ma in ogni caso non sono consentite più di due iscrizioni contemporanee.

In particolare art. 1 comma 1 prevede che:

Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

L’art. 1 comma 2 precisa che:

 

Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classené allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
La Legge legge 12 aprile 2022 n. 33 e i relativi decreti attuativi non disciplinano espressamente l’ipotesi della contemporanea iscrizione nel caso di frequenza del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (comunemente noto come TFA sostegno).

Le FAQ Ministeriali ufficiali chiariscono innanzitutto che il corso di specializzazione per le attività di sostegno non è equiparabile ai fini della doppia iscrizione ai “corsi di specializzazione“. Ciò nonostante la doppia iscrizione è normativamente possibile fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022.

La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione?

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022.

 

L’art. 3 del DM 930/9022 sopra richiamato precisa che:

Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Questo significa che è possibile la contemporanea iscrizione ma, poiché il corso di specializzazione si configura come un corso a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza (art. 3 DM 930/2022).

VEDI IL DECRETO
VEDI LE FAQ UFFICIALI

 

In questo articolo