Chiarimenti sulle conseguenze previste in caso di rifiuto alla proroga di una supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto.
Poichè le graduatorie d’istituto vengono utilizzate per l’attribuzione delle supplenze brevi e temporanee, sarà solo da queste graduatorie che potrà essere prevista la proroga del contratto. Le Gps e le Gae infatti vengono utilizzate per il conferimento dei soli incarichi annuali al 30 giugno e al 31 agosto, con la stipula di un unico contratto. Di seguito vediamo di rispondere ad un interrogativo diffuso riguardo il rifiuto di una proroga di supplenza, analizzano le possibili ed eventuali sanzioni.
Proroga supplenza, in quali casi
L’istituto della proroga è disciplinato dall’art. 12 comma 11 dell’O.M 112/2022 che recita quanto segue:
“Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.“
Dal disposto si può desumere che la proroga spetta allo stesso supplente se il titolare della cattedra si assenta senza interruzioni per un ulteriore periodo.
Sanzioni in caso di rifiuto alla proroga
Per quanto riguarda le sanzioni il riferimento lo troviamo all’art. 14 comma 2 dell’O.M 112/2022, che contempla le conseguenze che derivano da rinuncia ad una proposta contrattuale, mancata presa di servizio dopo l’accettazione e abbandono del servizio:
“la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.”
In definitiva il rifiuto della proroga di supplenza è equiparato alla rinuncia di proposta contrattuale, con le conseguenti medesime sanzioni. Quindi l’aspirante non potrà conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico dalle graduatorie d’istituto di quella scuola, sia per la classe di concorso per la quale è stato espresso il rifiuto alla proroga sia per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
Va poi precisato che le sanzioni indicate si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.