I docenti neo assunti con contratto a Tempo Indeterminato nella scuola statale devono adempiere ad alcune “dichiarazioni di rito”.
In particolare, all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato è comunque necessario provvedere alla Dichiarazione dei servizi di cui all’art. 145 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il dipendente statale, all‘atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l’attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.
Pertanto quando un dipendente pubblico viene assunto con un contratto tempo indeterminato, il provvedimento che dispone la nomina deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione dei servizi. In questa dichiarazione, il dipendente è tenuto a dichiarare i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nello Stato o altri Enti pubblici, nonché i periodi di servizio militare e di studio.
Proprio per questo motivo tale dichiarazione è sempre stata richiesta ai docenti neo-assunti in ruolo con contratto a tempo indeterminato. La dichiarazione deve essere resa in ogni caso, anche se negativa, cioè anche se il dipendente non ha servizi da dichiarare.
La Dichiarazione dei servizi va compilata entro 30 giorni dalla data di assunzione in servizio (per i docenti neoimmessi in ruolo quindi deve essere prodotta entro il 30 settembre o comunque 30 giorni decorrenti dalla presa di servizio).
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa.
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A partire dell’anno scolastico 2017\2018 i docenti neoimmessi in ruolo devono presentare la dichiarazione dei servizi in modalità telematica attraverso il portale di Istanze On Line.
In particolare, il MIUR con la nota n. 17030 dell’1 settembre 2017 ha precisato che tramite l’altra apposita funzione del citato portale (“Dichiarazione Servizi”), il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
Il Ministero ha inserito l’apposita funzione accompagnata da una guida alla compilazione in formato PDF.
Nella guida si fa riferimento alla possibilità di dichiarare i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo tramite la valorizzazione delle seguenti schede:
- periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
- periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale ata;
- periodi lavorativi prestati in altre istituzioni scolastiche in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
- periodi lavorativi prestati presso le università;
- periodi lavorativi prestati come servizio militare ed equiparati;
- periodi di assenza, aspettativa ed altre interruzioni dei periodi lavorativi.
Ai docenti che presentano la domanda di ricostruzione carriera (sempre in modalità telematica) viene, infatti, richiesto se abbiano già presentato il modello cartaceo della Dichiarazione dei servizi oppure se si avvalgono della compilazione on line.
Dunque la dichiarazione dei servizi online è funzionale alla presentazione della domanda di ricostruzione di carriera.
A CHI É RIVOLTA L’ISTANZA ONLINE
La guida ministeriale chiarisce che “L’istanza è finalizzata alla compilazione della dichiarazione dei servizi da parte del personale docente, educativo, insegnante di religione cattolica, ATA, neo immesso in ruolo.”
Pertanto i lavoratori assunti con nomina al 31 agosto finalizzata al ruolo (GPS I fascia e straordinario BIS), non devono compilare l’istanza online relativa alla Dichiarazione dei servizi fino all’avvenuta conferma in ruolo.
Una volta ottenuta la conferma in ruolo, il personale sarà assunto potrà compilare sia l’istanza per la dichiarazione dei servizi che quella per la ricostruzione di carriera.
LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Cosa diversa è la domanda di ricostruzione di carriera che serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto.
La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dal docente di ruolo dopo aver ottenuto la conferma in ruolo. Il periodo di presentazione della domanda va dal 1° settembre successivo all’anno nel quale si è superato l’anno di prova al 31 dicembre di ciascun anno scolastico.
Entro il successivo 28 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell’Istruzione è tenuto a comunicare al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.