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Supplenze da GPS/GAE: nel caso di rinuncia resta la possibilità di ottenere supplenze brevi da graduatorie d’istituto [Chiarimenti]

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Nelle scorse settimane gli ambiti territoriali hanno pubblicato gli esiti delle operazioni di individuazione per le supplenze al 30 giugno/31 agosto. In questo articolo vediamo cosa accade nel caso in cui l’aspirante decida di “rinunciare” successivamente all’incarico.

Diciamo subito che la materia è stata oggetto di revisione e che da ultimo l’OM. 122/2022 ha innovato rispetto al passato.

L’art. 14, comma 1, lettera a, punto II dell’O.M. 112/2022 ha previsto che:

la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;

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Quindi rinunciando successivamente all’incarico (una volta che la sede è stata assegnata) oppure non effettuando la presa di servizio, si perde la possibilità di conseguire supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado, sia sulla base delle GAE sia delle GPS, nonché sulla base delle Graduatorie di Istituto, per l’anno scolastico di riferimento.

Poiché la norma richiama solo le lettere a) e b) dell’art. 2 comma 4 dell’OM 112/2022, la sanzione riguarda solo le supplenze al 30 giugno\31 agosto, sia che queste provengano dalle GAE\GPS, sia che provengano dalle graduatorie d’istituto. Infatti, se le GAE\GPS sono esaurite, è possibile convocare per supplenze al 30 giugno\31 agosto anche dalle graduatorie d’istituto.

Resterà ferma la possibilità invece di ricevere altre convocazioni per supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto, comprese eventuali supplenze fino al termine delle lezioni (es: 8\10 giugno). Infatti, la sanzione non si applica alle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere c) [supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti].

Ricordiamo inoltre che cosa diversa dalla “rinuncia” è l’abbandono di un servizio in essere. In tal caso la sanzione suddetta si applica per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

VEDI L’OM 112/2022

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