La domanda per il conferimento delle supplenze al 30 giugno\31 agosto prevedeva la possibilità di indicare la disponibilità per gli spezzoni, cioè frazioni di ore che non compongono delle cattedre intere.
Si tratta cioè di ore residuate nella fase di predisposizione delle cattedre (non sono cioè stati utilizzati per costituire delle COE, cattedre orario esterne).
Nelle operazioni per il conferimento delle supplenze, i docenti possono esprimere la loro disponibilità ad accettare spezzoni, indicando il numero di ore minimo e massimo che sono disposti ad accettare (in ogni caso non inferiore a 7 ore e fino a un massimo di 17 nella scuola secondaria, 23 nella scuola primaria e 24 nella scuola dell’infanzia).
Chi esprime la disponibilità ad accettare spezzoni potrà poi eventualmente indicare anche la disponibilità a un eventuale completamento con altro\i spezzoni nello stesso insegnamento o anche in altri insegnamenti.
Gli spezzoni hanno sempre una durata fino al 30 giugno. Pertanto, chi intende dare disponibilità solo per gli spezzoni non dovrà anche flaggare l’opzione 30 giugno, in quanto la durata è implicita nella natura degli spezzoni.
SPEZZONI E COMPLETAMENTO
Chi nella domanda indica la disponibilità ad accettare spezzoni, ha anche la possibilità di indicare se:
- sia disposto ad accettare l’eventuale completamento con altri spezzoni sulla stessa classe di concorso o su classe di concorso diversa;
- numero minimo di ore;
- numero massimo di ore;
- completamento sullo stesso insegnamento;
- completamento su diverso insegnamento;
- completamento territoriale: Scuola, Comune, Distretto o Provincia
Rispetto allo scorso anno quindi non è era più necessario indicare obbligatoriamente il numero minimo e il numero massimo delle ore. Era possibile anche non dare disponibilità al completamento cliccando sulla relativa voce.
CON QUALI SCUOLE SI PUÒ COMPLETARE?
Affinché il completamento venga assegnato l’aspirante deve aver indicato tra le preferenze espresse la scuola dove è presente lo spezzone per il completamento.
Infatti, la procedura automatica di assegnazione provvederà a cercare tra le altre preferenze espresse il completamento che potrebbe essere assegnato in funzione della scelta effettuata.
Se risultasse disponibile un completamento, ad esempio su una scuola o nello stesso comune, e tale scuola non fosse presente tra le preferenze espresse e con l’indicazione del completamento, questo non sarebbe assegnato.
In sostanza, il sistema ricerca il completamento solo tra le altre preferenze espresse per le quali si sia indicato il completamento e comunque nel limite del completamento territoriale indicato (scuola, comune, distretto, provincia).
COMPLETAMENTO TERRITORIALE
Già dallo scorso anno (2022) il Ministero ha introdotto la possibilità di indicare il completamento territoriale specificando “scuola”, “comune”, “distretto” o l’intera provincia.
In questo modo è possibile limitate il completamento a un certo territorio, quest’anno l’istanza consente di limitare la possibilità di completamento alla sola scuola, Comune, distretto, provincia.
Sul punto però erano presenti due diverse interpretazioni
- La prima, sostenuta da noi fin dal primo momento, secondo cui tale funzione aveva lo scopo di circoscrivere il territorio entro cui ricercare il completamento alla stessa scuola del primo spezzone, nello stesso comune in cui trova la scuola del primo spezzone, nel distretto di appartenenza della scuola o nell’intera provincia. Infatti, la ratio di tale novità risiedeva proprio nella volontà di evitare che il completamento potesse essere ricercato dall’algoritmo all’interno della stessa provincia (come poteva avvenire fino a due anni fa).
- La seconda, secondo cui selezionando l’opzione “scuola”, il sistema avrebbe ricercato il completamento in tutte le preferenze di scuola espresse; selezionando comune il sistema avrebbe ricercato il completamento solo nelle preferenze di comune; selezionando distretto il sistema avrebbe ricercato il completamento esclusivamente nelle preferenze di distretto.
Fin da subito abbiamo evidenziato come la seconda interpretazione non avrebbe avuto alcun logica poiché non era coerente con la ratio della novità volta a consentire all’aspirante di scegliere se circoscrivere o meno territorialmente dove ricercare lo spezzone. L’obiettivo era in sostanza quello di dare la possibilità all’aspirante di evitare un completamento sull’intera provincia.
Inoltre, anche adottando la seconda interpretazione, l’opzione “provincia” non avrebbe avuto alcuna logica.
CHIARIMENTO DELL’AMBITO DI BRESCIA
L’ambito territoriale di Brescia nella nota n. 8540 del 20 Settembre 2023 ha chiarito il punto.
La richiesta del possibile completamento su spezzone per lo stesso insegnamento o per diverso insegnamento deve accompagnarsi all’estensione territoriale sulla quale lo si chiede.
Questa si divide in “completa nella scuola”, “completa nel comune”, “completa nel distretto”, “completa nella provincia”. Per poter conseguire un completamento occorre soddisfare la variabile di concordanza tra le estensioni territoriali espresse come di seguito esplicitate.
In luogo dello spezzone assegnato, il completamento sullo stesso insegnamento potrà avvenire:
- in presenza di disponibilità utili, solo all’interno della scuola di assegnazione se la scelta effettuata è “completa nella scuola”.
- in presenza di disponibilità utili, solo nel comune di prima assegnazione se l’estensione territoriale scelta nella preferenza della nomina assegnata corrisponde a “completa nel comune”.
- in presenza di disponibilità utili, solo nel distretto di prima assegnazione se l’estensione territoriale scelta nella preferenza della nomina assegnata corrisponde a “completa nel distretto”.
- in presenza di disponibilità utili, nell’intera provincia se l’estensione territoriale scelta nella preferenza della nomina assegnata corrisponde a “completa nella provincia”.
Solo in caso di espressione di una preferenza sintetica: comune, distretto, provincia, il completamento sullo stesso insegnamento potrà avvenire sulla base della medesima preferenza espressa all’interno dell’estensione territoriale scelta.
In caso di preferenza puntuale nello spezzone di prima assegnazione, il completamento potrà avvenire, invece, solo in presenza di una espressa preferenza concordante con quanto richiesto, posta in ordine successivo a quella di prima assegnazione. Appare utile evidenziare che in molti casi, l’estensione territoriale “completa nel comune” coincide con una sola istituzione scolastica, in questo caso la scelta “completa nel comune” equivale alla scelta “completa nella scuola”, in entrambi i casi, come detto sopra, si intende nello stesso comune o nella stessa scuola.