É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge contenente Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 12), c.d. Decreto “Caivano”.
Tra le varie misure previste vi è anche l’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018.
Detto fondo, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, viene incrementato di 6 milioni di euro per le seguenti finalità:
- contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI, e ampliare l’offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l’attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l’eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;
- valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l’interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell’incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione.
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
Ai medesimi soggetti (con contratto a tempo indeterminato), nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d’ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie interne d’istituto.
Le misure hanno l’obiettivo di incentivare la continuità didattica frenando per il breve-medio periodo il fenomeno dei trasferimenti.