Ad inizio dell’anno scolastico in ogni scuola si elabora il Piano delle attività che nei prossimi mesi andranno svolte: queste prescindono dalle attività didattiche vere e proprie e prevedono tutti quegli incontri collegiali necessari alla programmazione e organizzazione dell’offerta formativa. Questi incontri rientrano nelle 40+40 ore funzionali all’insegnamento: nello specifico, di cosa si tratta? Come vengono gestite queste ore?
Ripartizione delle 40+40 ore funzionali all’insegnamento
L’art. 29 del CCNL 2006/2009 – così recita: “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi” .
Le 40+40 ore funzionali all’insegnamento da dedicare alle attività di carattere collegiale sono complessivamente 40+40 così suddivise:
- 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni
- 40 per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione
Le articolazioni del collegio docenti comprendono le attività di programmazione e verifica iniziale, intermedia e finale, gli incontri scuola famiglia, le riunioni dipartimentali.
Sono escluse dalle 40 ore le attività degli scrutini intermedi e finali e le procedure di esami di Stato: tali operazioni sono un atto dovuto in base all’art. 29/3 punto c del CCNL. Non rientrano quindi nel computo delle 40 + 40 ore né tanto meno vanno retribuite.
Assenza alle attività delle ore funzionali
In un precedente articolo abbiamo discusso del caso di cattedre su più scuole, spiegando cosa succede in queste circostanze in merito alle 40+40 ore funzionali all’insegnamento. Il docente che risulta assente ad un’attività collegiale è tenuto a giustificare la propria assenza. Un eventuale incontro previsto nel giorno libero prevede comunque la partecipazione dell’insegnante. Per quanto riguarda i permessi brevi fruibili ma poi recuperati dal docente, il CCNL non dà indicazioni precise: l’insegnante dovrà quindi accordarsi con il DS. In genere si dà un preavviso di 5 giorni per la convocazione degli incontri collegiali: questo se tali attività subiscono modifiche rispetto al Piano delle attività approvato ad inizio anno o se hanno integrazioni.