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24 CFU e percorsi abilitanti da 60 CFU: quali sono le differenze? Tabelle di confronto e chiarimenti

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I NUOVI PERCORSI DI ABILITAZIONE DA 60 CFU
Il Decreto 36/2022, convertito nella Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha riformato l’intera procedura del reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria prevedendo che a regime saranno attivati percorsi di abilitazione da 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA). L’abilitazione all’insegnamento a sua volta sarà requisito per poter partecipare ai concorsi. laureati studia e sostieni esami online

 

Con la riforma ha previsto altresì che coloro che abbiano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 potranno accedere ai concorsi fino al 31 dicembre 2024.

COSO SONO I 24 CFU?
I 24 CFU discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche sono un requisito introdotto dal D.lgs. 59/2017 richiesto per la partecipazione ai concorsi “ordinari” per la scuola secondaria, nonché per la partecipazione al corso di specializzazione per le attività di sostegno e per i nuovi inserimenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

Attenzione: I 24 CFU non costituiscono abilitazione all’insegnamento ma semplicemente un requisito di accesso alle graduatorie/concorsi. L’abilitazione all’insegnamento nella scuola rappresenta un titolo ulteriore conseguibile attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione ad hoc (es: TFA, SSIS, PAS, ecc.) oppure tramite il superamento del concorso. scienze della mediazione linguistica corso di laurea L12 borse di studio bando test ammissione Columbus academy

 

N.B: I 24 CFU non riguardano invece la scuola primaria e dell’infanzia.

Nel sistema previgente alla riforma introdotta dal Decreto 36/2022 quindi la partecipazione ai concorsi\graduatorie prevedeva il possesso dei 24 CFU come requisito “minimo”fermo restando anche il possesso degli eventuali\CFU esami integrativi richiesti per l’accesso alla propria classe di concorso.

I 24 CFU DIVENTANO 60?
Spesso si legge che con la suddetta riforma i 24 CFU sono diventati 60. Questa affermazione, molto semplicistica, non è corretta in quanto i due percorsi (24 e 60 CFU) hanno delle caratteristiche e degli scopi molto differenti.

Va poi precisato che il percorso da 60 CFU rappresenta il percorso abilitante completo. In realtà esisteranno anche percorsi “abbreviati” da 30 o 36 CFU per chi rientra in alcune categorie specifiche (personale che ha già conseguito un’altra abilitazione/specializzazione, che ha già conseguito i 24 CFU o che ha tre annualità di servizio). Si rimanda a questo articolo per un approfondimento sulle varie tipologie di percorsi.laurea triennale online in scienze biologiche - esami medicina e odontoiatria

 

Vediamo in questo articolo di comprenderne bene le differenze fra 24 CFU e percorsi abilitanti da 60 CFU.

LE DIFFERENZE FRA 24 E 60 CFU
Diverso è innanzitutto la funzione dei due percorsi:

  • I 24 CFU costituivano semplicemente un “requisito di accesso” necessario per la partecipazione ai concorsi, alle graduatorie provinciali per le supplenze (dal 2020) e al corso di specializzazione per il sostegno (c.d. TFA sostegno).  I 24 CFU non costituiscono invece abilitazione all’insegnamento.
  • Diversamente, al termine dei percorsi abilitanti da 60 CFU il docente conseguirà l’abilitazione all’insegnamento in quella specifica classe di concorso.

Da quanto detto emerge anche un’importante conseguenza:

 

  • I 24 CFU consentivano l’iscrizione nella II fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le supplenze).
  • Chi conseguirà invece l’abilitazione all’insegnamento (al termine del percorso da 60 CFU) potrà iscriversi nella I fascia delle GPS, dedicata appunto ai docenti abilitati.

Inoltre:

  • I 24 CFU rappresentano un percorso “trasversale” a tutte le classi di concorso finalizzato a fornire una preparazione di base in materie trasversali all’insegnamento (psicologia, pedagogia, metodologie didatiche e antropologiche).
  • I percorsi abilitanti invece sono percorsi “specifici” che, oltre a prevedere delle discipline generiche, prevedono anche una parte relativa alle “metodologie didattiche applicate alla specifica disciplina” oltre ché un tirocinio diretto da svolgersi per quella specifica classe di concorso.

Ancora:

 

  • I 24 CFU, una volta conseguiti, avevano validità per tutte le classi di concorso (salvo casi particolari, in cui alcuni CFU di Metodologie didattiche potevano essere riconosciuti solo per alcune classi di concorso).
  • I percorsi abilitanti sono invece specifici. Chi vorrà conseguire l’abilitazione per più classi di concorso, dovrà frequentare percorsi distinti (salvo l’abbreviazione dei percorsi per chi ha già conseguito un’altra abilitazione e\o possiede già i 24 CFU).

Sulla modalità di accesso e di frequenza:

  • I 24 CFU non prevedevano alcuna selezione in ingresso e nessun obbligo di frequenza. L’erogazione dei percorsi poteva avvenite interamente in modalità telematica ma con esami finali in presenza (salvo le deroghe previste nel periodo COVID).
  • I percorsi abilitanti invece è necessaria:
    • una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 60%.
    • Per il biennio 2023/2024 e 2024/2025 possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.
    • Tirocinio e Laboratori vanno comunque svolti in presenza.

Per quanto riguarda i costi:

 

  • Il DM 616/2017 ha stabilito per i 24 CFU e per le Università Pubbliche, un tetto di spesa di 500 €
  • La bozza del DPCM (in attesa di pubblicazione) stabilisce un tetto per tutte le università di 2.500 (ridotto a 2.000 nel caso di percorsi abbreviati da 36 o 30 oppure nel caso di coloro che si iscriveranno ai percorsi abilitanti essendo ancora iscritti ai corsi di laurea).

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