Il Decreto Legge 36/2022 così come modificato dalla legge 79/2022 ha previsto l’attivazione di specifici percorsi di formazione volti al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.
Saranno attivati cinque diverse tipologie di percorsi:
- Percorsi abilitanti da 60 CFU, che andranno a regime dal 2025, poiché da quell’anno l’abilitazione sarà requisito di accesso ai concorsi.
- Percorsi abilitanti da 30 CFU, per docenti già in possesso di abilitazione\specializzazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione.
- Percorsi transitori abilitanti da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
- Percorsi transitori da 30 CFU, per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, utili per accedere ai concorsi fino a fine 2024, con ulteriori crediti da integrare in caso si risulti vincitori di concorso (vedi percorso n. 5).
- Percorsi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che partecipano ai concorsi senza essere già abilitati. A sua volta questi percorsi si rivolgono a diverse tipologie di docenti, che partecipano al concorso senza aver conseguilo l’abilitazione:
- Percorso post-concorso da 30 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica.
- Percorso post-concorso da 30 CFU/CFA per chi partecpa al concorso avendo conseguito solo 30 CFU/CFA
- Percorso post-concorso da 36 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
Sottolineamo che i vari percorsi, non solo divergono per contenuto e struttura (ad esempio il contenuto dei percorsi da 30 CFU post-concorso è diverso nel caso di chi ha partecipato al concorso con almeno 30 CFU e per coloro che invece accedono con i 3 anni di servizio), ma saranno diversificati per ciascuna classe di concorso. Ciò evidentemente richiederà tempo affinché i percorsi siano attivati e organizzati dalle università.
Per quanto riguarda il contenuto e la struttura dei percorsi di abilitazione (da 60 CFU) nonché dei percorsi abbreviati per le varie casistiche, è in corso di emanazione il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), già firmato, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si attende a giorni.
Si rimanda a questo articolo per un approfondimento sui vari tipi di percorsi.
LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Come anticipato, si è in attesa della pubblicazione del DPCM che, dopo il via libera della Commissione Europea, è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo i necessari controlli preventivi, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
ACCREDITAMENTO INIZIALE
I percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato su parere conforme dell’ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura di cui al presente articolo.
Questo significa che non tutte le università potranno attivare i suddetti corsi ma sarà necessario richiedere l’accreditamento al MUR e rispettare i requisiti e la procedura prevista.
REQUISITI RICHIESTI
Sono requisiti di sede:
- la delibera di costituzione del Centro e la designazione del relativo coordinatore;
- la costituzione della Giunta del Centro, di cui fanno parte il coordinatore del
Centro e i Direttori di cui al comma 4, lettera c).
Sono requisiti dei percorsi di formazione iniziale:
- la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo;
- il parere favorevole dell’USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;
- l’individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università, o tra i docenti della Istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze in uno degli ambiti di pertinenza del percorso;
- l’offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all’allegato A al presente decreto;
- l’indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l’istituzione della formazione superiore che ha individuato il Centro, i quali sono individualmente responsabili di almeno sei CFU o CFA riservati alla didattica frontale ovvero laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di Centri di cui al comma 5, l’indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull’offerta formativa attiva presso ciascuna sede e delle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;
- un’adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione;
- l’indicazione del numero massimo di studenti ammissibili
Se il Centro è costituito in forma aggregata tra più Università o tra più Istituzioni AFAM ovvero tra Università e Istituzioni AFAM, è sottoscritto un protocollo d’intesa contenente l’indicazione dell’istituzione capofila, alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti suddetti.
EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL’ANVUR
Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto, l’ANVUR pubblica le Linee guida per la valutazione dei requisiti di cui all’elenco precedente, lettere da c) a g).
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO
Le istanze delle Università e delle Istituzioni AFAM di attivazione dei percorsi formativi sono trasmesse al Ministero dell’università e della ricerca e all’ANVUR. Il Ministero dell’università e della ricerca, entro 10 giorni dalla data di ricezione delle istanze, verifica l’ammissibilità delle medesime in ordine ai requisiti.
Entro i 40 giorni successivi alla verifica di ammissibilità, l’ANVUR esprime parere motivato in ordine ai requisiti, lettere da c) a g), avvalendosi della collaborazione degli organi di valutazione interna delle Università o Istituzioni AFAM.
Il decreto di accreditamento è adottato entro i successivi 10 giorni.
VALUTAZIONE PERIODICA
L’ANVUR, anche avvalendosi dell’attività di controllo degli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, svolge un’attività di monitoraggio e di valutazione periodica, almeno quinquennale, finalizzata all’accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale. L’attività di cui al presente comma verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e la coerenza della prova finale con il Profilo di cui all’allegato A.
Tali verifiche possono essere svolte anche con visite in loco a campione effettuate da esperti esterni, in particolare nel corso della prova finale, anche in collaborazione con la Scuola di alta formazione dell’istruzione. L’attività di valutazione periodica è, altresì, effettuata nell’ambito dell’accreditamento periodico della sede di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
Ai fini dell’accreditamento periodico, l’ANVUR si basa anche sui dati, per ogni Centro, relativi al tasso di superamento del concorso e dell’anno di prova da parte degli studenti abilitati, trasmessi dal Ministero dell’istruzione e del merito ovvero dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione.
QUANDO SARANNO ATTIVATI I CORSI?
Ad oggi il DPCM non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La procedura di attivazione dei corsi, disciplinata dall’art. 4, prevede degli adempimenti iniziali che richiederanno in ogni caso almeno 2 mesi di tempo. Lo stesso CSPI, nel parere espresso afferma che:
teme un possibile tardivo avvio dei percorsi. In considerazione delle tempistiche previste, infatti, detti percorsi potrebbero essere attivati presumibilmente entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto
Al di là dei tempi necessari per gli adempimenti iniziali, è difficile pensare che i corsi potranno partire prima della fine dell’anno, visto che le università dovranno attivare corsi diversificati, non sono in base alle varie tipologie di corsi (60 CFU, 30 CFU, 36 CFU, ecc) ma anche in funzione delle varie classi di concorso con relativi docenti e sedi nonché con la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini. Una complessa macchina organizzativa che richiedera almeno qualche mese.