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Immissioni in ruolo personale ATA: le conseguenze della rinuncia

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A partire dal 7 agosto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), utilmente collocato nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi, può presentare un’unica istanza per l’assegnazione della sede ai fini di una eventuale immissione in ruolo per l’a.s. 2023/24.

 

laureati studia e sostieni esami onlineA differenza degli anni precedenti, non dovendo procedere all’immissione in ruolo del personale DSGA, la data di apertura delle funzioni e di presentazione delle istanze è unica. Ci sarà quindi un’unica fase per la scelta della sede.

La procedura avviene esclusivamente in modalità online.

All’apertura di ogni turno di convocazione, i candidati riceveranno, direttamente dal sistema informatico, un avviso tramite mail.laurea triennale online in scienze biologiche - esami medicina e odontoiatria

 

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TRATTAMENTO D’UFFICIO
Nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (ATA 24 mesi) manchi di presentare domanda nei termini ad esso assegnati per effetto dell’inclusione in un apposito turno di convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.

RINUNCIA TELEMATICA
É stata espressamente prevista per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina; ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, egli perderà definitivamente il diritto alla nomina.

RINUNCIA
La rinuncia all’immissione in ruolo dalle graduatorie permanenti ATA (c.d. graduatorie 24 mesi) è regolata dal D.lgs. 297/94, art. 559:

La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.”

 

60 corsi di laurea - progetta il tuo futuro - laureati con noi -giurisprudenza economia lettere mediazione linguistica psicologia ingegneriaPer cui la rinuncia può avvenire in tre distinti modi:

  • la rinuncia esplicita formalizzata in piattaforma (operazione consigliata per non arrecare pregiudizio agli altri candidati presenti in graduatoria).
  • la mancata presa di servizio dopo la compilazione della domanda con eventuale assegnazione della sede
  • la mancata presa di servizio dopo l’assegnazione della sede d’ufficio

In tutti i tre casi, la sanzione consiste nella decadenza dalla graduatoria di assunzione, ossia dalla graduatoria provinciale permanente, cosiddetta graduatoria 24 mesi ATA, del profilo di interesse e della corrispondente graduatoria di I fascia (ricordiamo infatti che il personale inserito nelle graduatorie permanenti è anche inserito nella I fascia delle graduatorie d’istituto ATA).

L’aspirante potrà continuare a ricevere convocazioni dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, se inseriti per profili differenti della prima fascia.

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