Nel corso della seduta odierna delle commissioni riunite I e XII della Camera dei deputati sono stati approvati importanti emendamenti al dl Pa Bis di interesse per il sistema scolastico.
In particolare è stato approvato l’emendamento 20.7. a prima firma On. Sasso Rossano (Lega) che interviene sui percorsi di abilitazione del personale precario della scuola.
RISERVA DI POSTI
Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale coloro che:
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- hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti,
- coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla al concorso straordinario BIS
- i titolari di contratti di docenza nell’ambito dei percorsi ddi istruzione e formazione professionale delle regioni
accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto adottato dal Ministro dell’Università e della ricerca, sentito il Ministro dell’Istruzione e del Merito.
PERCORSO ABBREVIATO
Coloro che:
- hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti
- che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla al concorso straordinario BIS
conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
ABILITAZIONE NELLE SCUOLE PARITARIE
Com’è noto la Legge 10 marzo 2000 n. 62 richiede tra i requisiti affinché le scuole private possano ottenere la parità, l’impiego di docenti abilitati.
L’emendamento approvato prevede che, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento, non sia stata accolta per mancanza dell’offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini dell’ottenimento del riconoscimento della parità, in luogo del titolo di abilitazione, l’aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».