Come si ottiene l’abilitazione dopo le novità introdotte con la riforma del reclutamento? quali sono i percorsi necessari per ottenere i CFU necessari?
Con la riforma del reclutamento introdotta di recente, cambiano anche le regole per ottenere l’abilitazione. Il nuovo sistema di reclutamento prevede un percorso universitario, il superamento di un concorso pubblico e un periodo di prova e formazione. In tutto questo, come si ottiene l’abilitazione? E’ una delle domande posta da una nostra lettrice: “Come si consegue l’abilitazione sulla specifica classe di concorso a seguito delle novità introdotte dalla riforma del reclutamento docenti?”. Risponde il prof Manna Carlo (Gilda-Avezzano).
La riforma del reclutamento: come funziona
Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado è stato delineato dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che ha modificato il D.lgs. 59/2017. Il nuovo sistema si articola in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche (al termine del percorso si consegue l’abilitazione);
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
I percorsi per ottenere i CFU
La prima fase del reclutamento prevede dunque un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche. E’ al termine di questo percorso che si consegue l’abilitazione.
Percorso da 60 CFU
Può accedere ai percorsi da 60 CFU l’aspirante in possesso di:
- Laurea
- diploma per ITP
- studenti regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli idonei all’insegnamento purché abbiano già conseguito almeno 180 CFU. conseguimento di centottanta CFU.
Il percorso universitario ed accademico viene impartito attraverso centri universitari di formazione iniziale degli insegnanti. La bozza del DPCM prevede la seguente ripartizione dei 60 CFU: 10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica; 5 CFU di tirocinio indiretto e 15 CFU di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso; 18 CFU in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento; 4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche; 3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale; 3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale); 2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica. Trattandosi ancora di una bozza, tale ripartizione potrà essere confermata oppure modificata.
Percorso da 30 CFU
È un percorso rivolto ai vincitori di concorso già in possesso di 30 CFU. Solo fino al 31 dicembre 2024, gli aspiranti che hanno conseguito almeno 30 CFU e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto, potranno accedere ai concorsi. In questo caso, l’aspirante, dopo aver superato il concorso e per il primo anno di immissione in servizio, sottoscriverà un contratto a tempo determinato oltre a dover integrare la formazione iniziale. Per superare la prova finale necessaria per l’abilitazione, infatti, l’aspirante dovrà conseguire la restante parte dei 60 CFU richiesti.
I precari storici, ovvero i docenti che possiedono almeno 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici, potranno accedere al concorso senza possedere ulteriori crediti e senza abilitazione. Giova sottolineare, comunque, che almeno un’annualità di servizio dev’essere specifica. Qualora l’aspirante docente dovesse superare il concorso, sarà chiamato ad acquisire almeno 30 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA). Il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale permetterà ai docenti tirocinante di conseguire l’abilitazione all’insegnamento
Percorso da 36 CFU
È un percorso rivolto ai docenti che fino al 31 dicembre 2024 accedono e superano il concorso con laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. I docenti che possiedono i 24 CFU, ovvero tutti coloro che hanno conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU, potranno accedere ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Successivamente dovranno integrare la formazione iniziale con i restanti 36 CFU, oltre a superare, come negli altri casi sopra esposti, la prova finale necessaria per l’abilitazione. In alternativa, è possibile completare direttamente il percorso formativo prima della partecipazione al concorso: così, i docenti potranno conseguire l’abilitazione e, successivamente, partecipare al concorso. I docenti potranno considerare le due opzioni anche contemporaneamente, ovvero prendere parte al prossimo concorso con i soli 24 CFU e, nel frattempo, frequentare il percorso abilitante da 36 CFU per ottenere l’abilitazione.
Verranno riconosciuti i 24 CFU
Ai fini del conseguimento dei 60 CFU sono riconosciuti 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto. Ricordiamo che, il primo concorso ad essere bandito sarà quello della fase straordinaria, rivolto ai docenti con tre annualità di servizio o con laurea + 24 CFU. I vincitori dovranno quindi completare il percorso con la formazione presso le Università.
Prof. Manna Carlo (GILDA – Avezzano)