In base alla legge 104/92 i lavoratori diversamente abili o che assistono parenti e affini entro un certo grado, hanno la priorità nella scelta della sede di lavoro.
Anche la Circolare Supplenze riconosce il Diritto alla scelta prioritaria della sede.
ALLA PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE PER GLI ASPIRANTI CHE BENEFICIANO, NELL’ORDINE, DEGLI ARTICOLI 21, 33, COMMA 6, E 33 COMMI 5 E 7, DELLA LEGGE 104/92, SI DÀ LUOGO ESCLUSIVAMENTE QUANDO, SCORRENDO LA GRADUATORIA SECONDO LE POSIZIONI OCCUPATE DAGLI ASPIRANTI UTILMENTE COLLOCATI, L’AVENTE TITOLO ALLA SUDDETTA PRIORITÀ FACCIA PARTE DI UN GRUPPO DI ASPIRANTI ALLA NOMINA SU POSTI DELLA MEDESIMA DURATA GIURIDICA E DELLA MEDESIMA CONSISTENZA ECONOMICA; IN TALI CASI L’ASPIRANTE FRUISCE DELLA PRIORITÀ NELLA SCELTA, SEMPRE CHE PERMANGANO LE CONDIZIONI CHE HANNO DATO LUOGO ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.
CHI PUÒ FRUIRE DELLA PRECEDENZA
Ai sensi degli art. 21 e 33 comma 6 della Legge 104/1992 la persona con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell’assegnazione della sede. Analogo diritto spetta alla persona che assiste un parente o affine in situazione di disabilità (art. 33 comma 5 Legge 104/1992).
In particolare questo diritto spetta nelle seguenti situazioni:
- persone disabili (anche non gravi) ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2\3 oppure con minorazioni iscritte alle categorie, prima, seconda e terza (art. 21 della Legge 104/1992;.
- persone disabili in situazione di gravità (art. 33 comma 6), le quali hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
- persone che assistono un parente o affine in situazione di gravità ai sensi:
- dell’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
- dell’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).
PER QUALI SCUOLE?
La circolare supplenze precisa che:
- per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica,
- per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
In merito alla preferenze da esprimere, la UIL Scuola fa sapere che nell’incontro tecnico avvenuto con i rappresentanti del Ministero è stato chiarito che l’aspirante che assiste un disabile non è tenuto ad inserire come prima preferenza il comune o il distretto sub comunale dove è domiciliato l’assistito, come accade invece nella mobilità, ma dovrà comunque inserirlo nelle preferenze.
Il possesso di una Legge 104 personale e\o per l’assistenza a persona con disabità grave possono essere dichiarati ogni anno al momento della presentazione della domanda per il conferimento delle supplenze da GPS/GAE al 30 giugno/31 agosto (c.d. domanda delle 150 preferenze).
CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA LEGGE 104/1992 NEL CASO DI FIGLI CHE ASSISTONO GENITORI CON DISABILITÀ
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.
L’attuale CCNI mobilità e l’OM sulla mobilità prevedono che la precedenza per il figlio che assiste un genitore viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi (è infatti il coniuge del disabile il primo soggetto obbligato per legge all’assistenza salvo non possa occuparsi dell’assistenza per motivi oggettivi, quali motivi di salute e situazioni personali che vanno opportunamente documentate).
- richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
IL REFERENTE UNICO
Non è più prevista invece la documentazione relativa al figlio referente unico tenuto conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza. Su questo punto occorre però evitare fraintendimenti.
L’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”.
In precedenza, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – i benefici della Legge 104 non potevano essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente. Nel caso dei figli erano quindi riconosciuto a un solo figli (c.d. referente unico) oppure a uno solo dei fratelli\e. L’eliminazione del principio in questione, ha quindi effetto nel caso di “più figli” che assistono genitore con disabilità o di più fratelli\sorelle che assistono il fratello\sorella con disabilità, perché non è più necessario documenare di essere il “referente unico”.
Diverso è invece il caso del coniuge: infatti affinché il figlio\figli possano fruire dei benefici della Legge 104 devono sempre documentare l’impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi (è infatti il coniuge del disabile il primo soggetto obbligato per legge all’assistenza salvo non possa occuparsi dell’assistenza per motivi oggettivi, quali motivi di salute e situazioni personali che vanno opportunamente documentate). L’art. 1 comma 10 dell’OM 2023/2024 è chiaro al riguardo.
LA FRUIZIONE DEI PERMESSI
La piattaforma ministeriale richiede di flaggare l’opzione con la qule si dichiara che il sottoscritto\a fruisce dei permessi di cui all’art. 33 comma 3, della legge 104/1992.
CONVOCAZIONI DA GAE E GPS
Le convocazioni per le supplenze al 30 giugno / 31 agosto da GAE e GPS si svolgono in modalità telematica in tutto il territorio nazionale.
I candidati che possono beneficiare della precedenza per la Legge 104/1992 devono compilare l’apposita sezione presente nell’istanza.
Diversamente dai titoli di riserva, in questo caso, tra le azioni disponibili è possibile scegliere la modalità “Inserisci”.
Una volta indicata la presenza del riconoscimento della L.104/92 , tutti gli elementi relativi a tale sezione sono obbligatori.
L’aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato pdf o se necessario può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari.
Nel caso si voglia sostituire il documento allegato è necessario caricarne un altro in sostituzione.
Scegliendo la sezione relativa alla precedenza di cui all’articolo 21 e all’articolo 33, comma 6 della Legge 104 l’aspirante deve indicare il comune di residenza in cui tale precedenza si deve operare e compilare la parte in basso della schermata.
Per usufruire della priorità nella scelta è necessario produrre la relativa documentazione (che può variare a seconda da caso a caso).
In particolare:
1) per le persone disabili assistite di cui all’articolo 33, commi 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente
2) Dichiarazione personale che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3) Una dichiarazione personale (redatta sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000) da cui risulti il grado di parentela e la prestazione di assistenza continuativa.
4) L’attività di assistenza (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000. Occorre documentare anche l’impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi (è infatti il coniuge del disabile il primo soggetto obbligato per legge all’assistenza salvo non possa occuparsi dell’assistenza per motivi oggettivi, quali motivi di salute e situazioni personali che vanno opportunamente documentate).
5) Documentazione dai cui risulti la richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.