É stato pubblicato il Decreto che detta disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Ricordiamo che il Ministro dell’istruzione e del merito con nota n. 64765 del 13 aprile 2023, aveva richiesto l’autorizzazione all’avvio della procedura di reclutamento per un contingente di 1.740 posti, così come individuato dal decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 74 del 28 aprile 2023, in corso di registrazione.
Con il presente decreto quindi il Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, autorizzano l’avvio dellaa procedura di reclutamento.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono partecipare alle procedure concorsuali di cui al presente decreto i soggetti in possesso congiuntamente di:
- laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
TITOLI ESTERI IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale.
ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO
Il concorso si articola nella prova scritta, nella prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.
PROVA SCRITTA
La prova scritta sarà computer-based. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di cui all’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
La prova scritta, vertente sui programmi del presente decreto, è composta da 50 quesiti, così ripartiti:
- 40 quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;
- 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l’attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l’attribuzione di 0 punti. L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti
LA PROVA ORALE
I candidati che hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale. La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A di cui all’articolo 8 del presente decreto e valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali.
La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento alla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
TITOLI VALUTABILI
Le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti di cui:
- 100 per la prova scritta
- 100 per la prova orale
- 50 per i titoli.
La commissione assegna alla prova scritta di cui all’articolo 4 un punteggio massimo di 100 punti.
La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.
La commissione assegna alla prova orale di cui all’articolo 5 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 7. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti. L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi.
PROGRAMMI D’ESAME
L’Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica il programma d’esame, articolato in:
a. parte generale;
b. programma disciplinare.
GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI
La commissione giudicatrice, di cui all’articolo 12, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.
Per le procedure per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore al contingente assegnato, come determinato dal bando di cui all’articolo 11. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, è trasmessa al sistema informativo del Ministero ed è pubblicata nell’albo e sul sito internet dell’USR. La graduatoria ha validità annuale e in ogni caso perde efficacia con l’approvazione della graduatoria riferita al successivo concorso.
Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione.
La rinuncia al ruolo dalla graduatoria di merito regionale comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, costituisce abilitazione all’insegnamento nei casi in cui il candidato ne sia privo. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione.