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Utilizzazione: per il calcolo del punteggio si considerano l’anno in corso e i titoli posseduti entro il termine di presentazione delle domande

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L’utilizzazione, così come l’assegnazione provvisoria, rientra tra le operazioni della c.d. “mobilità annuale” e ha prevalentemente la finalità di consentire al personale in esubero o senza sede, oppure al personale trasferito in una sede disagiata in quanto perdente posto, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda richiesta dallo stesso lavoratore.laureati studia e sostieni esami online

 

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE

  • I docenti dichiarati in soprannumero rispetto all’organico della scuola di titolarità.
  • I docenti che si trovano in situazione di esubero provinciale o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva; questi docenti potranno essere utilizzati, prima a domanda poi anche d’ufficio, sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, in assenza di disponibilità nella classe di concorso o tipologia di posto di titolarità.
  • I docenti trasferiti a domanda condizionata (oppure d’ufficio perché non hanno presentato affatto la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati nella precedente scuola (obbligatoriamente come prima preferenza) o, in subordine, nelle scuole del comune di precedente titolarità (qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione di precedente titolarità. In pratica può presentare domanda di utilizzazione per il 2023/2024 il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2015/2016 o successivi).
  • I docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ed i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.
  • I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l’accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell’esubero.
  • I docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di scuola. Sempre con specifico titolo di specializzazione (Montessori – Agazzi – Pizzigoni) può essere presentata richiesta per il posto ad indirizzo didattico differenziato.
  • I docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali).
  • I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
  • I docenti che, pur non in soprannumero, sono in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale.
  • Gli insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
  • Il personale ITP in esubero che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli istituti tecnici e professionali.
  • Gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell’idoneità.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO
Per il personale docente ed educativo la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni (Allegato 2) è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui si presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.laurea triennale online in scienze biologiche - esami medicina e odontoiatria

 

Per quanto concerne, invece, i docenti titolari in esubero provinciale, tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti.

Tale punteggio corrisponde a quello della graduatoria interna d’istituto che dovrà però essere aggiornato tenendo conto del punteggio maturato nel corso dell’anno. Si ricorda, infatti, che il punteggio delle graduatorie interne d’istituto non tiene conto dell’anno di servizio in corso nonché dell’eventuale ulteriore punteggio per la continuità.

Questo dovrà, invece, essere considerato ai fini della domanda di utilizzazione (6 punti per ogni l’anno scolastico in corso più l’eventuale punteggio per la continuità). Inoltre potranno essere considerati ulteriori titoli eventualmente conseguiti recentemente, non considerati nella graduatoria interna d’istituto, purché conseguiti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

Nel calcolo del punteggio delle utilizzazioni potranno poi verificarsi altre situazioni particolari: per esempio il docente trasferito da una scuola all’altra che nelle graduatorie interne d’istituto poteva vantare il punteggio per la continuità, non potrà più considerarlo ai fini delle utilizzazioni (in quanto il trasferimento a domanda volontaria fa perdere il punteggio della continuità maturato).

 

Si considerano i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

In particolare:

  • Nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso (diversamente da quanto avviene per la mobilità e per le graduatorie interne d’istituto).
  • Per ottenere il punteggio del comune di residenza del familiare, è necessario che lo stesso vi risieda effettivamente, con iscrizione anagrafica almeno tre mesi prima della data stabilita per la presentazione delle domande.
  • L’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano i movimenti (in questo caso 31 dicembre 2023).
  • In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
  • Per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 della specifica ordinanza ministeriale (OM 107/2021).

Per il personale ATA la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni (Allegato 4) è formulata da ciascuna istituzione scolastica considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

 

  • Nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso.
  • Per ottenere il punteggio del comune di residenza del familiare, è necessario che lo stesso vi risieda effettivamente, con iscrizione anagrafica almeno tre mesi prima della data stabilita per la presentazione delle domande.
  • L’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano i movimenti.
  • In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
  • L’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) della tabella di cui all’allegato 4, è sostituita dall’’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.

ESIGENZE DI FAMIGLIA
Per quanto riguarda i punteggi relativi alle “esigenze di famiglia” e, in particolare, al punteggio del ricongiungimento, ai fini delle utilizzazioni questo punteggio si valuta in base ai criteri seguiti per la graduatoria interna di istituto dove, come chiarisce la nota 7), le esigenze di famiglia, devono considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola.

Pertanto il punteggio spetta quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente o nel comune viciniore, se in quello di titolarità non vi sono istituzioni scolastiche richiedibili, cioè che non comprendano l’insegnamento del docente.

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