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Assegnazione provvisoria: è possibile richiedere indifferentemente il ricongiungimento al coniuge, ai figli, ai genitori o ad altre persone conviventi.

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Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, consistente nella possibilità di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o in altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità.60 corsi di laurea - progetta il tuo futuro - laureati con noi -giurisprudenza economia lettere mediazione linguistica psicologia ingegneria

 

Due sono le possibilità per la mobilità annuale:

  • l’utilizzazione
  • l’assegnazione provvisoria.

In questo articolo ci occupiamo dell’assegnazione provvisoria e dei requisiti per poter presentare la domanda sulla base del CCNI scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie triennio 2019-2022 del 12 giugno 2019, sottoscritto definitivamente l’8 Luglio 2020, sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il personale della scuola. Il presente contratto è valido anche per le assegnazioni provvisorie dell’anno scolastico 2023/2024.

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ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
L’assegnazione provvisoria ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno e per esigenze di ricongiungimento, cura e/o di assistenza, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione civile o convivente, genitore) oppure in scuole di altro comune nel caso in cui ci siano esigenze di cura connesse a gravi motivi di salute.

RICONGIUNGIMENTO AI FIGLI, CONIUGE, GENITORE
Il ricongiungimento può essere richiesto a uno dei seguenti soggetti:

  1. Ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  2. Al coniuge o alla parte dell’unione civile.
  3. Al genitore, a prescindere dall’età degli stessi.

Diversamente dalla mobilità, non è obbligatorio richiedere il ricongiungimento al coniuge o parte dell’Unione Civile. Infatti, è possibile richiedere indifferentemente il ricongiungimento al genitore anche qualora il docente abbia figli e\o sia coniugato Per ricongiungersi al marito, al figlio o al genitore non è necessaria alcuna dichiarazione di convivenza.

 

RICONGIUNGIMENTO AD ALTRE PERSONE CONVIVENTI (PARENTI, AFFINI O ALTRI CONVIVENTI)
È possibile richiedere il ricongiungimento anche ad altre persone conviventi, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Quindi è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria anche per ricongiungersi ad altri parenti ed affini (zio, suocera, ecc.) nonché ad altre persone conviventi, anche non familiari, ma in questo caso è richiesto il requisito della convivenza

PUNTEGGIO PER IL RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE
Per il ricongiungimento al familiare spettano 6 punti.

In particolare, il punteggio spetta per ricongiungimento:

  • al coniuge o parte dell’unione civile
  • al convivente
  • ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità
  • ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità  affidati
  • ai genitori di età superiore ai 65 anni 

 

 

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).

I 6 punti spettano per tutte le scuole ubicate nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che la stessa, alla data di presentazione della domanda, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parto dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

GRAVI ESIGENZE DI SALUTE DEL RICHIEDENTE
Infine, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche in assenza di ricongiungimento con qualche persone purché sussistano gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria. In questo caso ovviamente non spetterà alcun punteggio per il ricongiungimento ma il docente sarà libero di scegliere la provincia che più desidera senza alcun obbligo di ricongiungimento a un familiare o altra persona convivente.

 

Vedi il CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019\2022

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