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Fine delle lezioni, chiarimenti sulle attività non obbligatorie per i docenti

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scienze della mediazione linguistica corso di laurea L12 borse di studio bando test ammissione Columbus academyEntro la fine di questa settimana la campanella di fine delle lezioni dell’anno scolastico 2022/23 suonerà per tutte le scuole del Paese: solo per la scuola dell’infanzia, come sappiamo, le attività didattiche continueranno fino al 30 giugno. Per tutti gli insegnanti non impegnati negli esami di Stato di scuola secondaria di primo e secondo grado, quindi, le prossime settimane si potrebbero prospettare meno piene di impegni lavorativi giornalieri: qui di seguito forniamo importanti chiarimenti sulle attività per cui i docenti non sono tenuti a recarsi a scuola dopo lo stop delle lezioni.

Casi in cui i docenti hanno l’obbligo di andare a scuola dopo la fine delle lezioni

Come abbiamo visto in un precedente articolo, i docenti non impegnati negli Esami di Stato sia di terza media che delle superiori non hanno l’obbligo di recarsi a scuola quotidianamente per firmare il registro delle presenze: gli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-09, che stabiliscono le attività di insegnamento e funzionali ad esso, fanno chiarezza sugli impegni dei docenti fino al 30 giugno.sviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativo

Ricordiamo che tali impegni devono essere stati programmati nel Piano delle attività per tempo, in genere già ad inizio anno: nel caso in cui questo non sia avvenuto e il Dirigente scolastico con una circolare interna indica le attività da svolgere fino alla fine del mese, i docenti dovrebbero presentare un atto di rimostranza scritto per far decadere l’eventuale ordine di servizio.

Chiarimenti sulle attività non obbligatorie per i docenti a giugno

Il personale docente, quindi, dopo la fine delle lezioni, oltre alle attività funzionali previste dal piano delle attività, non ha obbligo di:

  • Essere presente a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • Di recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • Svolgere attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • Di adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

Questo è valido per qualsiasi ordine di scuola a lezioni concluse. L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami. L’articolo 11 dell’OM. n. 41 dell’11 maggio 2012 prescrive: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.”

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