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TFA sostegno VIII ciclo, chiarimenti su esonero preselettiva e riserva posti

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TFA sostegno VIII ciclo, la normativa riguardante l’accesso diretto dei docenti con tre annualità di esperienza su sostegno.scienze della mediazione linguistica corso di laurea L12 borse di studio bando test ammissione Columbus academy

TFA sostegno VIII ciclo, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto N. 694 del 30 maggio 2023 attraverso il quale si è dato l’avvio ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In merito all’ottavo ciclo TFA sostegno, una delle questioni più interessanti era rappresentata dalla possibilità, per i docenti con 3 anni di esperienza su sostegno, di poter accedere direttamente ai percorsi di specializzazione, così come disposto dal decreto legge N. 36/2022.

TFA sostegno VIII ciclo, cosa dice il decreto sui docenti con 3 anni di servizio su sostegno

La norma indicata nel decreto legge N. 36/2022 sembrava dare la possibilità, per i docenti che sono in possesso di 3 anni di servizio su sostegno, di poter accedere direttamente ai percorsi di specializzazione, in considerazione, comunque, dei limiti della riserva di posti definita dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il nuovo decreto riguardante l’attivazione dell’ottavo ciclo del TFA sostegno prevede che coloro che hanno prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionali delle regioni accedono direttamente alla prova scritta (o pratica). Vengono dunque esonerati dalla sola prova preselettiva. Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva di posti (individuata nel 35% dei posti), individuata con il decreto emanato di concerto dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’istruzione e del merito, 29 maggio 2023, n. 691.

I suddetti candidati, quindi, concorrono solamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato la loro domanda. La quota di riserva va calcolata in base ai posti banditi in ciascun ateneo. Le graduatorie di merito predisposte dalle Università dovranno includere, per almeno il 35 per cento dei posti banditi da ciascun ateneo (per ciascun grado\ordine di scuola), candidati che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 5 anni.

Ne deriva che fra tutti i candidati che supereranno le varie prove, verrà predisposta la graduatoria che assicurerà la presenza, per almeno il 35% dei posti banditi, dei candidati che possiedono 3 anni di servizio. Nel caso in cui non fossero presenti candidati con questi requisiti che hanno superato le prove di accesso o che siano presenti in misura minore rispetto al 35% dei posti, i posti residui saranno attribuiti in ordine di punteggio.

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