Si può rinunciare al trasferimento una volta ottenuto?
RINUNCIA AL TRASFERIMENTO
L’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità all’art. 5 comma 5 disciplina l’ipotesi della rinuncia al trasferimento disponendo che:
Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”.
Pertanto la rinuncia è consentita a condizioni molto stringenti:
- Vi devono essere gravi motivi sopravvenuti (quindi non esistenti entro la data di scadenza della domanda di mobilità) debitamente comprovati.
- Deve verificarsi che il posto di provenienza sia rimasto vacante cioè non occupato a sua volta da altri trasferimenti.
- La rinuncia non deve incidere negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.
FLC CGIL – Mobilità scuola anno scolastico 2020/2021: Scheda di approfondimento
CCNI mobilità 2019\2020 – 2020\2021 – 2021\2022
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