Il docente in servizio fino al termine delle lezioni (ad esempio l’8 di giugno) ha diritto (non l’obbligo) a partecipare agli scrutini e agli eventuali esami di stato previsti per il primo ciclo di istruzione.
A tal fine è necessario però distinguere due diverse ipotesi che danno luogo rispettivamente a due diverse fattispecie:
- La stipula di un nuovo contratto limitatamente ai giorni in cui il supplente è impegnato negli scrutini (ed eventualmente agli esami di stato del I ciclo).
- La proroga contrattuale senza soluzione di continuità fino agli scrutini (ed eventualmente agli esami di stato del I ciclo).
Per gli esami di stato nella scuola secondaria di II grado si veda questo articolo.
DOCENTE IN SERVIZIO SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI
La Nota prot. n° 9038 del 17/06/2009 disciplina il caso del docente che presti servizio fino all’ultimo giorno di lezione.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale”.
Pertanto, al di là dell’ipotesi di cui all’art. 37 del CCNL di cui si dirà successivamente, in tutti gli altri casi ai docenti che si trovano in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto uno specifico contratto per i soli giorni in cui sono impegnati in scrutini (ed eventualmente negli esami conclusivi del I grado) e questo comporterà una interruzione del contratto fra il termine delle lezioni e gli scrutini stessi (salvo che gli scrutini si tengano già il giorno successivo al termine delle lezioni).
IL CASO PARTICOLARE DELL’ART. 37 CCNL COMPARTO SCUOLA
La Nota Ministeriale prot. n. 8556 del 10 giugno 2009 prevede che:
L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione – estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali – comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo”.
La norma in questione quindi prevede quindi che il supplente venga mantenuto in servizio per gli scrutini.
A tal fine è necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni:
- docente titolare assente per almeno 150 giorni (ridotti al 90 nel caso in cui abbia le classi terminali, ovvero le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado o le classi terze della scuola secondaria di primo grado)
- rientro in servizio del titolare dopo il 30 di aprile (o, nel caso estremo, nessun rientro in servizio)
Si badi come si parli di “proroga” e non di uno “specifico contratto” con la conseguenza che il contratto non avrà interruzioni fra il termine delle lezioni e gli scrutini stessi.
É opportuno sottolineare come la norma in questione si applicha anche nel caso del mancato rientro del titolare che si sia comunque assentato per lo stesso periodo (almeno 150 giorni ridotti al 90 nel caso in cui abbia le classi terminali, ovvero le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado o le classi terze della scuola secondaria di primo grado).
Anche in questo caso al supplente in servizio al termine delle lezioni deve essere prorogato il contratto fino agli scrutini e non si avrà alcuna interruzione del contratto.
A CHI SPETTA LA PROROGA O IL CONTRATTO PER GLI SCRUTINI
Il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale ovvero se ci arriva con delle proroghe/conferme del contratto in essere o direttamente) ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini (secondo le due diverse modalità descritte sopra).
Questo purché il supplente sia effettivamente in servizio al termine delle lezioni. Se il supplente a sua volta si assenta e subentra il “supplente del supplente” il quale rimane in servizio fino al termine delle lezioni, allora la proroga spetterà a quest’ultimo e non al supplente originario.
Il servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni