Il CPSI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha emanato il parere negativo sullo schema di decreto ministeriale recante «Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ai sensi dell’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14».
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), riconoscendo che lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 (d’ora in poi “decreto Milleproroghe”), intende comunque esprimere forte disappunto per una disposizione normativa che, inserita in fase di conversione del “decreto Milleproroghe”, consente un accesso preferenziale ai ruoli di dirigente della pubblica amministrazione, quale è il dirigente scolastico, a chi ha proposto ricorso avverso il mancato superamento di una delle prove previste dal bando di concorso, costituendo un precedente che sarà causa di un inevitabile contenzioso anche nelle future tornate concorsuali.
Deve essere evidenziato, peraltro, che le motivazioni addotte nei ricorsi sono state riconosciute infondate nella totalità delle sentenze definitive a favore dell’Amministrazione. Anche per questo motivo appaiono poco coerenti alcune scelte presenti nello schema di decreto in esame, che rendono ancora più discutibile l’attuazione della normativa. Esse probabilmente sono foriere di altro contenzioso da parte delle categorie escluse dalla procedura in oggetto. Ad esempio, tra le altre, quella dei ricorrenti che, non avendo superato la prova scritta, abbiano non solo ricorso avverso il decreto di non ammissione alla prova orale, ma successivamente con motivi aggiunti abbiano impugnato anche la graduatoria finale. Nel frattempo il primo ricorso potrebbe non essere più pendente, mentre quello avverso la graduatoria finale potrebbe esserlo ancora (art. 2, comma 3, lett. a).
Appare innanzitutto incomprensibile l’eliminazione, nella prova di accesso al corso intensivo di formazione, di alcune materie previste dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138 e dal DDG 23 novembre 2017, n. 1259, riferimenti normativi primari di questa procedura concorsuale, tant’è che viene chiesta la conferma del possesso dei requisiti generali e dei titoli specifici e l’indicazione della lingua straniera già prescelta al momento
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso bandito nel 2017.
La prova di accesso al corso intensivo di formazione deve pertanto vertere su tutte le materie di cui all’art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicate con i Quadri di riferimento pubblicati ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del predetto decreto e con riferimento al quadro normativo in essi richiamato aggiornato alla normativa vigente. Non è condivisibile, quindi, né giustificata nello schema di decreto in esame l’eliminazione, dall’art. 6, comma 1, delle materie previste dalle lett. b) (modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali), f) (valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici), i) (sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea), per la loro rilevanza nella definizione di un adeguato profilo professionale da dirigente scolastico e per il richiamo alla normativa precedente.
Il CSPI, senza entrare nel merito della scelta legislativa di prevedere che solo una prova scritta a risposta chiusa (sostanzialmente un test a scelta multipla) o solo una prova orale possano costituire l’unico passaggio per accedere a un percorso formativo, pur se intensivo, che sfocia ad un’immissione ai ruoli di dirigente scolastico, evidenzia che la frequenza di tale corso intensivo di formazione risulterebbe un vero pro-forma senza la valutazione della prova finale, come previsto nello schema di decreto in esame. Il CSPI sottolinea altresì che ricorrere a due diverse tipologie di prova per l’accesso a una medesima procedura di corso-concorso si presta ad alimentare ulteriore contenzioso.
La scelta amministrativa di non prevedere una valutazione conclusiva pare non del tutto rispondente al dettato dell’art. 5, comma 11-quinquies del “decreto Milleproproghe”, nel quale si prevede che nel decreto ministeriale siano “definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale”. Innanzitutto se si tratta di “sostenere una prova” (art. 5, comma 11-septies), le modalità devono riguardare anche la valutazione della prova stessa, non potendo essere sufficiente, perché essa possa ritenersi “sostenuta”, la mera consegna alla Commissione di una relazione e di un elaborato.
La mancata valutazione della prova finale (art. 8), inoltre, pone problemi anche dal punto di vista della definizione della graduatoria finale (art. 9). In base allo schema di decreto in esame, infatti, il
punteggio finale della procedura, ai fini della definizione della graduatoria, è determinato, oltre che dai titoli valutabili e dai titoli di precedenza, esclusivamente dal punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione.
Tale prova però è sostanzialmente differente tra i soggetti destinatari della procedura. I ricorrenti per mancato superamento della prova scritta devono sostenere solo una prova scritta a risposta chiusa (composta da 100 quesiti con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, per di più
senza alcuna penalità per le eventuali risposte errate e avendo a disposizione 120 minuti), senza mai sostenere una prova orale. Trattamento identico è previsto per i ricorrenti che, ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare successivamente caducato, avevano già superato una prova scritta e una prova orale.
I ricorrenti per mancato superamento della prova orale, invece, sostengono una nuova prova orale della durata minima di 60 minuti. Nonostante le prove siano valutate con la medesima scala, è innegabile che il processo che porta alla definizione del punteggio sia molto diverso.
Il CSPI ritiene indispensabile la previsione di una valutazione della prova finale al termine del corso intensivo, che, oltre a dare valore al percorso formativo riconoscendo anche eventuali competenze acquisite, attesti il superamento della prova stessa e assegni uno specifico punteggio, l’unico valido ai fini di una definizione corretta ed equa della graduatoria finale, determinante anche per la scelta della sede su base nazionale.
Tale previsione è del tutto compatibile con la lettura della norma stessa e tra l’altro anche l’art. 17 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, al comma 7 prevedeva una specifica valutazione del colloquio finale del corso di formazione dirigenziale. Il CSPI ritiene quindi necessario, oltre alla valutazione, che la prova finale consista in una esposizione orale sulla base di una relazione relativa alle attività formative svolte e di un elaborato di carattere teorico-pratico in merito alle materie oggetto dei moduli formativi, consegnati alla Commissione.
Sempre nella logica di riconoscere rigore almeno al percorso formativo, dovrebbe essere precisatoil limite percentuale massimo delle ore di assenza (sempre da motivare) effettuabili per ogni singolo modulo, tenendo presente che ogni modulo è di 30 ore, numero allo stato attuale pari al massimo delle possibili assenze. Le ore di assenza, quindi, secondo la previsione dello schema di
decreto in esame, potrebbero anche essere concentrate tutte in un singolo modulo formativo, con evidenti ripercussioni nella formazione su una specifica materia ma nessuna conseguenza in merito alla validità del percorso (art. 8).
Il CSPI, altresì, in coerenza con la necessità di garantire serietà almeno a questa parte della procedura, considerando anche l’importanza della relazione e del confronto attivo con i relatori, non ritiene condivisibile la possibilità di svolgere le attività formative con modalità a distanza (art. 7, comma 2).
Il CSPI evidenzia che nello schema di decreto in esame non è presente alcun riferimento in merito ai termini di validità della graduatoria come invece esplicitamente indicato nell’art. 5, comma 11- quinquies del “decreto Milleproroghe” (termine dell’anno scolastico 2025/26).
Il CSPI esprime inoltre forte perplessità sulla determinazione del contributo posto a carico dei partecipanti e sulle modalità di versamento dello stesso (art. 4). Pur comprendendo le ragioni dell’Amministrazione, nella norma (art. 5, comma 11-octies “decreto Milleproroghe”) è previsto in maniera indistinta il versamento di un contributo a copertura integrale dell’onere delle attività di formazione e della procedura selettiva. Non si comprende quindi la suddivisione impropria in dueversamenti del contributo economico, differenziati tra i partecipanti alla prova di accesso e coloro che saranno ammessi al corso intensivo di formazione.