TFA sostegno, differenze tra le normative riguardanti l’accesso diretto ai corsi di specializzazione e l’esonero dalla preselettiva.
TFA sostegno, il decreto PA, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha eliminato l’ulteriore requisito dell’abilitazione all’insegnamento previsto dal decreto legge N. 36/2022 per i docenti che possiedono tre annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno. Pertanto, sino al termine del periodo transitorio, ovvero fino al 31 dicembre 2024, per l’accesso diretto ai TFA sostegno sarà sufficiente il requisito riguardante il servizio.
TFA sostegno, accesso diretto ai corsi di specializzazione: chiarimenti
In merito all’accesso diretto ai corsi di specializzazione sostegno, occorre, comunque, precisare un aspetto che assume una particolare importanza: ovvero, tale accesso avverrà tenendo conto dei limiti della riserva di posti indicata dal decreto che sarà pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Occorre sottolineare, quindi, che l’accesso diretto è cosa ben diversa dall’esonero dalla prova preselettiva. Il comma 3 bis dell’articolo 4 del decreto ministeriale N. 92/2019 prevede quanto segue: ‘Accedono direttamente alle prove scritte/pratiche i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura’.
Differenze tra accesso diretto ed esonero dalla preselettiva
Bisogna, quindi, fare una distinzione ben precisa. Per l’accesso diretto i tre anni di servizio devono essere svolti negli ultimi 5 e la normativa non richiede un servizio specifico nello stesso grado. Per quanto riguarda, invece, l’esonero dalla preselettiva, la norma richiede il servizio specifico nello stesso grado con i tre anni di servizio che devono essere stati svolti negli ultimi 10. Inoltre, c’è una differenza anche per quanto riguarda le tempistiche: se l’accesso diretto, infatti, è valido sino al 31 dicembre 2024, per l’esonero dalla preselettiva non sono previsti limiti temporali.
Infine, occorre fare un’altra importante distinzione. L’accesso diretto potrà avvenire solamente nei limiti della riserva di posti che sarà definita dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Istruzione. Per l’esonero dalla preselettiva, invece, l’accesso alla prova scritta avviene in sovrannumero al di là del limite riguardante il doppio dei posti banditi dalla specifica Università per il relativo grado/ordine di scuola.