Il Decreto PA ha rinviato all’anno scolastico 2023/2024 l’applicazione del vincolo triennale per i docenti neoimmessi. Quindi soggetti i docenti neoimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023 o precedenti nono sono soggetti ad alcun vincolo, salvo l’applicazione dei vincoli derivanti dalla mobilità e\o il vincolo per i titolari su posto di sostegno.
In particolare, occorre considerare che esistono due diversi vincoli che si applicano nel caso di mobilità soddisfatta:
- Il vincolo previsto dall’art. 2 comma 2 CCNI Mobilità (previsto dal CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018) che si applica nel caso in cui si venga soddisfatti su preferenza analitica.
- Il vincolo previsto dall’art. 2 comma 3 del CCNI Mobilità (introdotto dal DL 73/2021) che si applica nel caso in cui si venga soddisfatti su mobilità interprovinciale indipendentemente dal tipo di preferenza (analitica o sintetica).
Di seguito i dettagli.
VINCOLO TRIENNALE SU PREFERENZA ANALITICA
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del CCNI 2022 che richiama l’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Pertanto:
- Tale vincolo riguarda i docenti soddisfatti su preferenza puntuale\analitica (provinciale e\o interprovinciale) cioè su singola scuola. Non trova applicazione nel caso di docenti soddisfatti su preferenza sintetica (comune, distretto, provincia).
- Si applica sia nel caso di mobilità territoriale che di mobilità professionale
- Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
- Tale vincolo si applica anche nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti comunali attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
IL VINCOLO INTRODOTTO DAL DL 73/2021 (SOSTEGNI BIS)
Il Decreto Sostegni BIS (73/2021) ha introdotto un ulteriore vincolo che si applica nel caso di mobilità interprovinciale soddisfatta su qualsiasi tipo di preferenza (analitica o sintetica).
Pertanto chiunque per l’anno scolastico 2022/2023 (o successivi) è stato\sarà soddisfatto su mobilità interprovinciale è soggetto al vincolo triennale. Per un approfondimento su questo vincolo si veda questo articolo.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
VINCOLO PER I NEOASSUNTI SU POSTO DI SOSTEGNO O NEOTRASFERITI
Ricordiamo inoltre che i docenti neoassunti o trasferiti su posto di sostegno hanno l’obbligo di permanere su tale tipologia di posto per almeno un quinquennio.
Questo significa che, se non sono soggetti ad altri vincoli, possono presentare domanda di mobilità ma potranno esprimere esclusivamente preferenze su posto di sostegno.
I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento provinciale o interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.
Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l’anno scolastico in corso.
SINTESI
- Chi viene soddisfatto su preferenza analitica è sempre soggetto al vincolo triennale (sia che sia stato soddisfatto a livello provinciale che interprovinciale).
- Chi viene soddisfatto su preferenza sintetica è soggetto al vincolo triennale solo se soddisfatto su mobilità interprovinciale.
- Nella fase comunale (trasferimenti da sostegno a posto comune o viceversa nello stesso comune o passaggi di ruolo\cattedra) il vincolo si applica sempre (anche se soddisfatti su preferenza sintetica).
- Il vincolo si applica anche nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti comunali attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale.