Il Decreto PA ha apportato delle modifica ai vincoli esistenti alla mobilità per i neoimmessi in ruolo.
In questo articolo ci occupiamo quindi del vincoli riguardano i neoimmessi in ruolo precisando che altri vincoli possono invece derivare dall’aver prodotto (e dall’essere stati soddisfatti) su mobilità. Altro vincolo ancora è quello “quinquennale” di permanenza su posto di sostegno per i docenti neoassunti su posto di sostegno.
VINCOLO TRIENNALE NEOASSUNTI
La riforma del reclutamento (Decreto Legge 36/2022 convertito nella legge 79/2022) ha introdotto un nuovo vincolo triennale che si sarebbe dovuto applicare a tutti i nuovi immessi in ruolo dal 2022/2023.
i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato […] permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Il vincolo in questione riguarda sia la possibilità di presentare domanda di trasferimento sia la possibilità di presentare domanda di mobilità professionale. Infatti, la norma fa riferimento alla permanenza nella medesima istituzione scolastica e nella stessa classe di concorso e tipologia di posto.
DEROGHE AL VINCOLO
Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di
- sovrannumero o esubero cioè nel caso in cui il docente venga individuato come perdente posto nell’istituzione scolastica a causa di una contrazione dei posti. In questo caso, infatti, il docente verrà riammesso alla possibilità di presentare domanda (condizionata o meno) entro 5 giorni dalla comunicazione della sovrannumerarietà.
- applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
IL RINVIO DEL VINCOLO TRIENNALE
Il Decreto PA ha però previsto che detto vincolo si applicherà a tutte le immissioni in ruolo a qualunque titolo effettuate a partire dal 2023/2024, rinviando di fatto di un anno la sua applicazione.
Pertanto
- Tutti i neoimmessi in ruolo nel a.s. 2022/2023 (o precedenti) non sono soggetti ad alcun vincolo in quanto il vincolo si applica solo alle immissioni in ruolo previste con decorrenza dal 2023/2024. Hanno dunque avuto la possibilità di presentare, sebbene inizialmente con riserva, la domanda di mobilità e potranno presentarla eventualmente anche per gli anni successivi.
- Parimenti, nessun vincolo sussiste nemmeno con riferimento alle operazioni di “mobilità annuale” (assegnazione provvisoria ed utilizzazioni) e alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato ex art. 36 CCNL.
- Coloro che quest’anno sono stati assunti da GPS I fascia con contratto a tempo determinato e che con la conferma in ruolo otterranno la retrodatazione giuridica della nomina, non saranno soggetti al vincolo in quanto fa fede la data di decorrenza giuridica della nomina (2022/2023 in questo caso).
- Viceversa, coloro che quest’anno sono stati assunti da straordinario BIS con contratto a tempo determinato e che con la conferma in ruolo vedranno trasformato il loro contratto a tempo indeterminato, saranno soggetti al vincolo triennale perché in questo caso, diversamente dal caso precedente, il legislatore non ha previsto la retrodatazione giuridica della nomina. Ufficialmente si tratta quindi di docenti neoassunti nel 2023/2024.
IL NUOVO VINCOLO DAL 2023/2024
A partire dalle immissioni in ruolo 2023/2024 saranno vigenti due distinti vincoli:
- Quello generale previsto dall’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017 (introdotto dal Decreto Legge 36/2022 convertito nella legge 79/2022) che si applica alla generalità delle immissioni in ruolo da qualsiasi graduatoria (sostanzialmente GAE e concorsi).
- Quell specifico e più rigido che si applicherà esclusivamente per le nomine da GPS I fascia finalizzate al ruolo.
Vediamo di seguito le differenze fra i due vincoli.
Come è possibile notare il vincolo introdotto per le assunzioni da GPS I fascia è molto più rigido rispetto a quello applicabile agli immessi in ruolo da altre graduatorie/procedure concorsuali.
Per un approfondimento sulle differenze fra i due vincoli si rinvia questo articolo.