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Supplenze: quando spetta il pagamento del sabato e della domenica; proroga contrattuale e altre casistiche [Chiarimenti]

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In questo articolo ci occupiamo di due diverse ipotesi in cui al dipendente supplente spetta il pagamento del sabato e della domenica.scienze della mediazione linguistica corso di laurea L12 borse di studio bando test ammissione Columbus academy

 

Occorre fare attenzione al fatto che si tratta di due distinte norme che si riferiscono a situazioni differenti:

  • La proroga contrattuale spetta nel caso in cui il titolare, dopo un primo periodo di assenza, faccia seguire un secondo periodo di assenza (anche per diverso motivo) senza soluzione di continuità oppure interrotto dal giorno festivo e\o dal giorno libero
  • La seconda fattispecie si riferisce all’ipotesi in cui il dipendente sia in servizio su una supplenza su orario intero (non quindi uno spezzone), abbia completato l’intero l’orario settimanale ordinario.

LA PROROGA CONTRATTUALE
La circolare supplenze 2022/2023 (Nota 28597 del 29 luglio 2022) all’art. 4 (Disposizioni comuni) statuisce che

 

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

La norma ribadisce quanto stabilito dall’OM 112/2022 art. 13 comma 11:

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Pertanto, allo scopo di assicurare la continuità didattica, qualora a una prima assenza del titolare ne segua un’altra anche per motivo differente, senza che tra le due assenze vi sia interruzione di continuità, la supplenza deve essere prorogata nei riguardi dello stesso supplente già in servizio. Lo stesso principio si applica anche quando le due assenze siano intervallate esclusivamente dal giorno festivo (es. la domenica) o dal giorno libero del dipendente assente oppure da entrambi.60 corsi di laurea - progetta il tuo futuro - laureati con noi -giurisprudenza economia lettere mediazione linguistica psicologia ingegneria

 

La proroga decorrerà dal giorno successivo a quello successivo di scadenza del contratto, anche qualora vi siano nel mezzo il giorno festivo o il giorno libero. Il diritto alla proroga del contratto opera anche nel caso in cui cambi la tipologia dell’assenza del titolare in quanto ciò che rileva è unicamente la continuità dell’assenza del titolare.

La proroga contrattuale opera sia nel caso di cattedra completa sia nel caso di cattedra a orario ridotto. Tale diritto infatti è indipendente dall’orario settimanale costitutivo della supplenza (es. il contratto settimanale può essere anche di un numero di ore inferiore rispetto a quello ordinario previsto per i docenti e per il personale ATA).

Esempio: il docente Caio si assenta dal giorno 10 gennaio al giorno 14 febbraio (venerdì) per congedo parentale. Sabato 15 febbraio è il giorno libero del docente e domenica 16 febbraio è un giorno festivo. Lo stesso docente a partire da lunedì 17 fino al 21 febbraio si assenta nuovamente per malattia. In tal caso, la supplenza inizialmente conferita al docente Tizio dal 10 gennaio al 14 di febbraio deve essere prorogata già a partire da giorno 15 fino a giorno 21 ricomprendendovi quindi anche il giorno libero (sabato) e il giorno festivo (domenica).

Prima assenza: 10 gennaio – 14 febbraio
15 febbraio (sabato – giorno libero)
16 febbraio (domenica – giorno festivo)
Nuova assenza: 17 febbraio – 21 febbraio
Proroga contrattuale: dal 15 febbraio (sabato) al 21 febbraio

 

IL PAGAMENTO DEL SABATO E DELLA DOMENICA NEL CASO IN CUI L’ASSENZA DEL TITOLARE NON SI RINNOVI

Quanto detto in precedenza non deve essere confuso con un’altra norma prevista dall’art. 40 comma 3 ultimo periodo del CNNL Scuola 2007 e all’art. 60 CCNL per il personale ATA. La stessa norma è richiamata anche dall’annuale circolare supplenze.

Nell’ipotesi che il dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

Il punto è ribadito anche dalla Circolare Supplenze 2022\2023:

 

Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenicaai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

Diversamente dal caso precedente quì siamo di fronte all’ipotesi in cui il titolare si sia assentato semplicemente dal lun al ven (o dal lun al sab nel caso di settimana lunga) senza poi riassentarsi il lunedì. Non può dunque trovare applicazione la norma relativa alla proroga contrattuale.

Tuttavia, al supplente spetta comunque il pagamento del sabato e della domenica se ha completato l’intero orario settimanale previsto per quell’ordine di scuola (18 ore nella scuola secondaria, 24 ore nella scuola primaria, 25 nella scuola dell’infanzia e 36 per il personale ATA), quindi nel caso in cui abbia svolto servizio sull’intero orario nell’arco della settimana.

Secondo l’ARAN la formulazione dell’art. 40, comma 3, del CCNL 24/07/2003* del comparto scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione.

 

Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.

Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva delle domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa”.

Pertanto se il supplente ha prestato servizio per l’intera settimana (dal lunedì al venerdì) e per l’intero orario di lavoro previsto (non spezzoni o part-time), avrà diritto non solo alla remunerazione della domenica ma anche del sabato (se questo è giorno di chiusura della scuola, nel caso di settimana corta, o se questo è il suo giorno libero). Il contratto del supplente dovrà avere conclusione la domenica (e non il venerdì).

DOCENTE IN SERVIZIO SU PIÙ SCUOLE
Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.

 

In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

INSERIMENTO NEL SIDI
L’eventuale diritto al pagamento del sabato e domenica o della sola domenica, nel caso di sabato/domenica successivi al termine del periodo contrattuale, deve essere segnalato dalla segreteria scolastica nel SIDI attraverso l’apposita selezione dal menù a tendina in fase di inserimento del contratto.

VEDI L’ORIENTAMENTO DELL’ARAN

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