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Requisiti di accesso alle classi di concorso: i crediti conseguiti all’interno dei 24 CFU possono essere considerati [Chiarimenti]

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sviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativoIl D.lgs. 59/2017 ha previsto come requisito di partecipazione al concorso per “posto comune” e per “insegnante tecnico pratico” della scuola secondaria il possesso di 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) o Accademici (CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Si tratta quindi di quattro diversi settori disciplinari:

  • Antropologia
  • Psicologia
  • Pedagogia
  • Metodologie e tecnologie didattiche

Fermo restando il monte complessivo dei 24 CFU, è necessario garantire comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei suddetti ambiti. Ciò significa che non è necessario coprire tutti i quattro ambiti ma è sufficiente coprire solo tre degli ambiti suddetti con almeno 6 CFU ciascuno e purché il monte complessivo sia sempre di 24 CFU.

Ad esempio è possibile la seguente distribuzione:

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  • Antropologia 6 CFU
  • Psicologia 6 CFU
  • Pedagogia 12 CFU

Oppure ancora:

  • Psicologia 9 CFU
  • Pedagogia 9 CFU
  • Metodologie e tecnologie didattiche 6 CFU

Il Decreto Legge 36/2022 convertito nella Legge 79/2022 ha previsto che i 24 CFU conservano validità per la partecipazione ai concorsi indetti fino al 2024 solo se conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Rinviamo a questo articolo sul tema generale dei 24 CFU  e a questo per il contenuto della riforma del reclutamento.

REQUISITI DI ACCESSO ALLE VARIE CLASSI DI CONCORSO E 24 CFU
Le tabelle allegate al DPR 19/2016, rettificate per alcune classi di concorso dalle tabelle allegate al DM 259/2017, definiscono i requisti di si accesso alle varie classi di concorso.

A volte oltre al possesso del titolo di studio necessario, si richiede anche il possesso di determinati CFU\esami che possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.

Così, ad esempio, di norma per l’accesso alla classe di concorso A-18 sono richiesti almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui

  • 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05
  • 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04
  • 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06
  • 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12

I 24 CFU possono essere utili per il completamento dei requisiti necessari per l’accesso alle classi di concorso?

La risposta è positiva. La nota MIUR 29999 del 25/10/2017 precisa infatti che:

Si segnala che, qualora coincidano, i crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFU possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di possesso di crediti in determinati SSD, per l’accesso alle classi concorsuali per l’insegnamento.

Ovviamente, affinché gli esami contenuti nei 24 CFU siano considerati validi anche per l’accesso alla classe di concorso, occorre verificare la corrispondenza dei relativi settori disciplinari (SSD).scienze della mediazione linguistica corso di laurea L12 borse di studio bando test ammissione Columbus academy

Ad esempio, i CFU in M-PSI/01 conseguiti all’interno di detti percorsi volti al conseguimento dei 24 CFU possono essere considerati utili anche ai fini del soddisfacimento dei requisiti di accesso per la classe di concorso A-18 (Filosofia e scienze sociali). Discorso analogo anche per gli eventuali crediti conseguiti nei settori M-PED/01, 02 o 04 (ma non nel settore M-PED/03 visto che quest’ultimo non è considerato valido per l’accesso alla classe di concorso A-18).

Attenzione: non vale invece il contrario. É vero che i 24 CFU/CFA conseguiti nell’ambito dei percorsi di studio universitaria o AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva, possono essere riconosciuti come validi ma resta fermo che il corretto conseguimento dei CFU e il raggiungimento degli obiettivi previsti deve essere certificato da un’Istituzione Universitaria o AFAM.

Ciò in quanto ai fini della validità dei 24 CFU\CFA non è sufficiente la corrispondenza dei settori disciplinari ma è altresì necessaria la coerenza con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al DM 616/2017, coerenza che deve essere valutata dagli atenei\istituzioni AFAM.

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