Il personale ATA con 24 mesi di servizio nella scuola statale può partecipare ai concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali (c.d. graduatoria ATA 24 mesi). Tali graduatorie sono volte alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti
Le graduatorie provinciali permanenti sono poi utilizzate per le assunzioni:
- Con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili di anno in anno.
- Inoltre, tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla presente ordinanza, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell’attività didattica.
- Infine i candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre l’allegata scheda G.
REQUISITI DI ACCESSO
I candidati non inseriti nella graduatoria permanente devo essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Titolo di accesso valido per il profilo cui si concorre;
- Due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni di servizio (si veda il paragrafo successivo).
- Trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- a. in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
- b. inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di Collaboratore Scolastico) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto all’azienda agraria);
- c. inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
ANZIANITIÀ DI SERVIZIO DI ALMENO 2 ANNI
Per poter essere ammessi al concorso occorre avere una anzianità di almeno 2 anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni), anche non continuativi prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.
Si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali.
QUALI SERVIZI SI CONSIDERANO
Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L (es: assenze per malattia, astensione obbligatoria, congedo straordinario per dottorato, congedo biennale straordinario)
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D. lgs 297/94.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali se presi dopo i 6 anni del bambino, sciopero) sono computabili , anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.554 del D.lgs 297/94.
In tale computo rientrano ,comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2006/09 (artt. 12-19 del CCNL), quali i permessi per lutti.
SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE STATALI
Ai fini del computo si considera unicamente il servizio prestato nelle scuole statali. L’O.M. 21 del 23 febbraio 2009 prevedeva che non si valutasse il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato.
Ancora in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati.
SERVIZIO IN PART-TIME
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.
SERVIZIO PRESTATO NEGLI ENTI LOCALI
Si valuta il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, semprechè detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale ( D.M. 23.7.1999, n. 184 – art.6 – comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H).
SERVIZIO NELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
SERVIZIO PRESTATO NELLE ACCADEMIE, CONSERVATORI DI MUSICA
Il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D. lgs 297/94 fino all’anno accademico 2002/03.
A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni” (quindi non valido ai fini del computo dei 24 mesi).
COME SI CALCOLANO I 24 MESI
Le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Pertanto:
I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Esempio: servizio prestato dal 12 ottobre al 29 gennaio. Si considerano 3 mesi (dal 12 ottobre al 11 gennaio, giorno immediatamente precedente dell’ultimo mese), e 18 giorni.