L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha emanato l’Orientamento n. CIRS117 dell’11 aprile 2023 relativo al computo dei giorni festivi e\o del sabato nel caso in cui questi siano compresi tra giorni di permesso ai sensi della Legge 104/1992.
Ricordiamo che al lavoratore dipendente che assiste persona disabile in situazione di gravità, spettano tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
RETRIBUZIONE E FERIE
L’art. 15 comma 6 del CCNL 2007 comparto scuola prevede che i permessi in questione sono retribuiti e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite di permessi fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Parimenti i giorni di permesso sono computati ai fini dell’anzianità di servizio.
Come si devono considerare i giorni festivi intercorrenti tra i tre giorni di permesso ex legge n.104/1992 chiesti dalla docente supplente per la giornata del venerdì, del lunedì e martedì?
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del CCNL Scuola del 29.11.2007, al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato seppur con le precisazioni di cui ai commi seguenti dell’articolo citato.
L’art. 15 dello stesso contratto, rubricato “Permessi retribuiti” al comma 6, nel trattare i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si limita a far presente che gli stessi sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti” .
Va, tuttavia, precisato che i permessi in esame si configurano – nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno – come diritto a tre giorni lavorativi di permesso al mese. Ne consegue che i giorni festivi o non lavorativi intercorrenti tra le giornate di permesso richiesto non vengono computati come giorni di permesso.
Questo significa, per esempio, che se il docente usufruisce di un permesso ai sensi della Legge 104/1992 per la giornata di sabato (lavorativa nel caso di settimana corta) e di un altro giorno di permesso per la giornata di lunedì, la domenica non deve essere considerata come giorno di permesso.