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Elenchi aggiuntivi: titoli di accesso, culturali, di servizio, di riserva e di preferenza. Quali posso dichiarare?

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Nel periodo compreso tra il 12 aprile 2023 (h. 9,00) ed il 27 aprile 2023 (h. 14,00) saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto (di seguito GI) di II fascia.

 

CHI PUÒ INSERIRSI?
Possono presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che:

  • Hanno già conseguito oppure conseguiranno il titolo di abilitazione all’insegnamento entro il 30 giugno 2023 (es: laureati in Scienze della formazione primaria oppure conseguimento dell’abilitazione mediante superamento del concorso ordinario).
  • Hanno già conseguito oppure conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2023
  • Hanno conseguito oppure conseguiranno entro il 30 giugno 2023 il titolo di specializzazione nei metodi didattici differenziati (Pizzogini, Agazzi e Montessori) al solo fine dell’attribuzione dei contratti di supplenza presso i relativi percorsi

TITOLO DI ACCESSO
Come anticipato, i titoli di accesso agli elenchi aggiuntivi (abilitazione o specializzazione) nonché il titolo di specializzazione nei metodi didattici differenziati sono utili se conseguiti entro il 30 giugno 2023.  Coloro che li conseguiranno successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva e comunicheranno tempestivamente attraverso il sistema informativo – comunque entro il giorno 4 luglio 2023 – il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti.

 

TITOLI CULTURALI, TITOLI DI SERVIZIO, TITOLI DI PREFERENZA E RISERVA
La finestra in oggetto consente dunque a chi ha conseguito (o conseguirà) l’abilitazione su materia o la specializzazione su sostegno entro il 30 giugno 2023 di insersi in tali elenchi aggiuntivi (in coda) in attesa dell’aggiornamento ordinario delle graduatorie previsto nel 2024.

In tale occasione possono essere dichiarati nuovi titoli culturali, di servizio, di preferenza o di riserva?

In generale la regola è che tutti i titoli (culturali, di servizio, di preferenza e di riserva) possono essere dichiarati solo se conseguiti entro il 31 maggio 2022 (termine di scadenza delle domande per l’inserimento ordinario nelle graduatorie). Il candidato potrà quindi dichirare eventuali titoli non dichiarati a suo tempo solo se conseguiti entro tale scadenza.

In particolare:

 

  • Può accadere che l’aspirante, in occasione dell’aggiornamento 2022 abbia omesso (per dimenticanza o altro motivo) di dichiarare dei titoli che potranno essere dichiarati (sempre se conseguiti entro il 31 maggio 2022) in questa occasione ma saranno  validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi (la finestra riguarda infatti solo gli elenchi aggiuntivi).
  • Può accadere altresì che l’aspirante che chiede adesso l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, non sia inserito in alcuna GPS. Anche in questo caso dichiarerà i titoli conseguiti entro il 31 maggio 2022, fissata come termine di scadenza per l’iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2022 2024.sviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativo

POSSONO ESSERE INSERITI I TITOLI DI RISERVA?
I titoli di riserva sono quei titoli, previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e non solo che, danno diritto a una riserva di posti per gli incarichi a tempo determinato e indeterminato.

Con riferimento agli elenchi aggiuntivi:

  • I titoli di riserva devono essere tutti dichiarati solo se l’aspirante non risulti già incluso nelle GPS, e quindi sta presentando domanda per la prima volta dall’inizio del biennio.
  • Nel caso in cui l’aspirante risulti già incluso nelle GPS, i titoli di riserva già dichiarati vengono visualizzati protetti e saranno validi anche per le graduatoria degli elenchi aggiuntivi.
  • Eventuali titoli di riserva dichiarati nell’istanza saranno validi solo per le graduatorie di 1^ fascia per cui si sta chiedendo l’inclusione negli elenchi aggiuntivi e non saranno validi per le graduatorie di inizio biennio.  I titoli di riserva dichiarati nell’istanza degli elenchi aggiuntivi devono essere posseduti alla data del 31/05/2022.

 

 

TITOLI DI PRECEDENZA
I titoli di precedenza sono quei titoli che, a parità di merito e di titoli, danno la preferenza  ad alcune categorie di cittadini che sono indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. I titoli di preferenza sono indicati nell’ordine previsto dalla norma che ha valore gerarchico. Questo significa che, a parità di punteggio, chi è in possesso del titolo di preferenza indicato al punto 1) prevale su chi ha altri titoli di preferenza gerarchicamente inferiori.

In particolare:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

 

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3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

 

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11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

 

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

 

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b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.

L’art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.

L’aspirante può dichiarare di avere diritto alle preferenze, in virtù del possesso di uno o più titoli di preferenza.

 

  • I titoli di preferenza devono essere tutti dichiarati solo se l’aspirante non risulta già incluso nelle GPS, e quindi sta presentando domanda per la prima volta dall’inizio del biennio.
  • Nel caso in cui l’aspirante risulti già incluso nelle GPS, i titoli di preferenza già dichiarati vengono visualizzati protetti e saranno validi anche per le graduatorie di 1^ fascia per cui l’aspirante sta chiedendo l’inclusione negli elenchi aggiuntivi del sostegno.
  • Al contrario eventuali titoli di preferenza dichiarati nell’istanza saranno validi solo per le
    graduatorie di 1^ fascia per cui si sta chiedendo l’inclusione negli elenchi aggiuntivi e non saranno validi per le graduatorie di inizio biennio. I titoli di preferenza dichiarati nell’istanza degli elenchi aggiuntivi devono essere posseduti alla data del 31/05/2022.

In sostanza, anche per i titoli di riserva e preferenza vale lo stesso principio previsto per i titoli culturali essendo valutabili solo i titoli conseguiti entro la data del 31 maggio 2022 (data di scadenza dell’aggiornamento ordinario delle graduatorie).

VEDI LA GUIDA MINISTERIALE

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