Il decreto PA è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità riguardanti la scuola, in particolare sostegno, TFA e vincoli.
Il Decreto PA è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo provvedimento contiene importanti misure per la scuola, a cominciare dalle assunzioni straordinarie dalla prima fascia GPS sostegno, oltre alle disposizioni per coloro che hanno conseguito un titolo all’estero; inoltre, il provvedimento riguarda anche l’accesso diretto al TFA sostegno e il vincolo triennale. Vediamo, dunque, quali sono le novità incluse nel nuovo Decreto PA
Decreto PA pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le novità per la scuola
Assunzioni straordinarie da prima fascia GPS sostegno
Al comma 5 dell’articolo 5 del decreto PA si legge quanto segue: ‘In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 -bis , della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
Novità ‘chiamata veloce’ da I fascia GPS sostegno
Al comma 12, c’è la novità riguardante la cosiddetta ‘chiamata veloce‘ da prima fascia GPS sostegno. Qui, infatti, si legge: ‘Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17 -bis a 17 -septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159’.
Docenti che hanno conseguito un titolo all’estero
Dal comma 13 al 15 si legge quanto segue: ‘Per l’anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 -bis , secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6 -bis , secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto’.
I soggetti per i quali il percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato è integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell’anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni.
TFA sostegno, novità per l’accesso diretto
Al comma 19 del nuovo decreto PA si legge: ‘Al comma 2 dell’articolo 18 -bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell’abilitazione all’insegnamento e» sono soppresse.
In pratica, basterà il possesso delle tre annualità di servizio, negli ultimi 5 anni, su posto di sostegno per poter accedere direttamente ai corsi di specializzazione sul sostegno. L’accesso diretto potrà avvenire nei limiti della riserva di posti che sarà definita con Decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione.
Vincolo triennale
Al comma 20, lettera a) si legge quanto segue: ‘Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.’
Secondo questa disposizione, il vincolo verrà applicato a tutte le immissioni in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/24: in buona sostanza, viene rinviata di un anno l’applicazione della normativa. Qui di seguito riportiamo il testo integrale del decreto PA pubblicato in Gazzetta Ufficiale.