L’ARAN ha emanato l’Orientamento Applicativo n. CIRS112 con riferimento al caso del personale ATA la cui attività lavorativa sia articolata su 5 giorni, nel caso in cui sia chiamato a svolgere l’attività lavorativa il sabato (o in sesto giorno settimanale).
Nell’ipotesi in cui il PTOF d’istituto preveda la settimana corta articolata su cinque giorni di attività, il personale ATA che è chiamato a svolgere l’attività lavorativa il sabato ha diritto oltre allo straordinario anche al recupero della giornata del sabato non goduta?
La differente articolazione dell’orario di lavoro (su 5 o 6 giorni) non trasforma il giorno non lavorato (ovvero il sabato) in un giorno di riposo settimanale (che di norma coincide con la domenica, ovvero con il settimo giorno). La giornata del sabato, infatti, è un giorno lavorativo a zero ore, ovvero un potenziale giorno lavorativo nel quale, a seguito della scelta di articolare l’orario di lavoro su 5 giorni anziché su 6, le ore di lavoro ordinariamente previste sono zero.
Ne consegue che un’eventuale prestazione resa nel sabato è considerata una normale prestazione aggiuntiva, remunerabile come straordinario.
Resta fermo che il dipendente, ai sensi dall’art. 54, comma 4, del CCNL Scuola del 29.11.2007, può optare, in luogo della remunerazione delle citate ore di straordinario, per il recupero di tali ore sotto forma di riposo compensativo.
In sostanza, secondo l’Orientamento dell’ARAN, se l’attività lavorativa è articolata su 5 giorni (es: dal lunedì al venerdì) e il lavoratore è chiamato, eccezionalmente, a svolgere ore aggiuntive nella giornata del sabato, questo darà diritto semplicemente alla remunerazione dello straordiario oppure al recupero di tali ore, ma non darà diritto al recupero della giornata non goduta.
Ciò perché, anche quando l’articolazione dell’attività lavorativa è su 5 giorni, il sabato non è un giorno di riposo settimanale bensì un giorno lavorativo a zero ore, ovvero un potenziale giorno lavorativo nel quale, a seguito della scelta di articolare l’orario di lavoro su 5 giorni anziché su 6, le ore di lavoro ordinariamente previste sono zero.