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Gite scolastiche e uscite didattiche, quando per gli accompagnatori è previsto un riposo compensativo?

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scienze della mediazione linguistica corso di laurea L12 borse di studio bando test ammissione Columbus academyLe gite scolastiche e le uscite didattiche rappresentano un momento molto importante in un anno scolastico: costituiscono un completamento dell’offerta formativa che la scuola offre ai propri studenti, che da parte loro non vedono l’ora di poter vivere queste esperienze. Purtroppo, però, tanti sono gli aspetti e problematiche che gli insegnanti si ritrovano ad affrontare nell’organizzazione di questi momenti. Chi decide di accompagnare i propri studenti ha diritto al recupero delle ore prestate in più? Esiste un riposo compensativo e in quali casi se ne potrebbe avere diritto?

Ogni scuola definisce le modalità di svolgimento delle gite scolastiche e uscite didattiche

Ogni anno ogni scuola organizza le gite scolastiche e le uscite didattiche, differenziando l’offerta in base alle classi e ai relativi programmi scolastici svolti. In vari articoli precedenti abbiamo affrontato la tematica, sottolineando le grandi responsabilità che i docenti accompagnatori si assumono. A queste, si aggiunge il fatto che i docenti non ricevano nessun compenso per le ore in più prestate.

Non esiste, purtroppo, nel CNNL un riferimento preciso alle gite scolastiche: iI DPR dell’8/03/1999 n. 275 e il DPr del 6/11/2000 n. 347 hanno conferito completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia. Pertanto, attraverso il collegio dei docenti e la contrattazione di istituto, ogni scuola definisce le modalità di organizzazione e svolgimento dei viaggi e delle uscite didattiche.

Quando potrebbe verificarsi il riposo compensativo

In sede di contrattazione, si stabilisce anche se i docenti accompagnatori, che ribadiamo non hanno nessun obbligo nello svolgere questo compito, possono recuperare le ore in più prestate oltre il proprio orario di servizio durante le uscite didattiche che si estendono durante l’intera giornata. Non è previsto recupero di giorni nel caso di gite scolastiche a lungo raggio: non spetta nessun recupero per il docente anche nel caso in cui i giorni delle uscite/viaggi includano l’eventuale “giorno libero”, mentre potrebbe spettare il cosiddetto recupero compensativo nel caso i giorni del viaggio comprendano la domenica.

In riferimento a quest’ultimo punto riportiamo quanto stabilito dalla legge e dalla normativa generale:

  • l’articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale […] e non può rinunciarvi”.
  • l’art. 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore “è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive” .
  • l’articolo 2109, comma 1, del codice civile che sancisce per il lavoratore il diritto “ad un giorno di riposo ogni settimana”, riconfermato dall’art. 142, lettera f) della sequenza contrattuale CCNL.sviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativo

Il riposo compensativo, però, potrebbe non essere così “automatico”, sarebbe opportuno che anche questo aspetto sia regolamentato in sede di contrattazione e che gli organi collegiali deliberino in merito.

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