Durante l’anno scolastico, può capitare che un docente si assenti per un lungo periodo di tempo e che ritorni in servizio solo negli ultimi mesi di scuola: in questo caso, se si verifica il rientro dopo il 30 aprile, la normativa in vigore tutela il diritto alla continuità didattica degli studenti, garantendo il prosieguo dell’attività di insegnamento del docente supplente. In quali casi, però, anche a seguito di lunghi periodi di assenza, il titolare rientra in classe? Cerchiamo di fare chiarezza qui di seguito.
Come si calcolano i giorni di assenza quando si ha un rientro dopo il 30 aprile
In un precedente articolo abbiamo già discusso del rientro dopo il 30 aprile da parte di un docente che si è assentato per lunghi periodi continuativi: ricordiamo che l’art. 27 del CCNL/2007 disciplina tale particolare situazione. Occorre subito sottolineare l’importanza della continuità dell’assenza: l’insegnante che si assenta, infatti, non deve rientrare in servizio neanche per un giorno, altrimenti si interromperebbe l’assenza. Precisiamo che il rientro non deve essere formale, vale a dire durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, ma in classe.
Casi in cui il docente ritorna in classe
La norma stabilisce che superati i 150 giorni di assenza continuativi il docente che si è assentato resti a disposizione della scuola e che il supplente continui l’attività didattica. Quando però il rientro dopo il 30 aprile si verifica in classi terminali della scuola secondaria di I e II grado, tale periodo è ridotto a 90 giorni. Può verificarsi, pertanto, che l’insegnante che ritorna in servizio può restare a disposizione per alcune ore, che corrispondono a quelle di insegnamento nella classi terminali, ma ritornare in cattedra nelle altre classi. Ad esempio, un professore che insegna nel triennio delle secondaria di secondo grado, se rientra in servizio dopo 90 giorni di assenza ma prima dei 150, ritornerà in classe solo nella III e IV: gli studenti saranno guidati verso l’esame di Stato dal supplente.
Stessa cosa si verifica nel caso in cui un docente ha usufruito del diritto all’allattamento, per cui non ha svolto 6 ore in alcune classi: se tale assenza va oltre i termini stabiliti, non farà ritorno in cattedra, ma solo in riferimento a quelle ore resterà a disposizione. Ad esempio, una professoressa di scuola media, assente per 6 ore settimanali per allattamento, rientrerà in classe solo nelle eventuali prime e seconde, se il periodo di assenza complessivo non supera i 150 giorni.