Accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Parallelamente anche l’art. 59 del CCNL 2007 consente al personale ATA di accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
MANTENIMENTO DELLA SEDE DI TITOLARITÀ PER 3 ANNI
La norma prevede il mantenimento per 3 anni, anche non consecutivi, della sede di titolarità. Ciò significa che il docente di ruolo potrà accettare incarichi anche per più di 3 anni ma in tal caso perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.
Pertanto, come precisato dalla nota n. 1116 dell 22 gennaio 2008, il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità.
DOMANDA MOBILITÀ OBBLIGATORIA
Si tratta quindi di uno dei casi in cui il docente deve obbligatoriamente presentare domanda di mobilità al fine di riottenere l’assegnazione della sede di titolarità.
In caso di mancata presentazione della domanda di mobilità tali docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.
L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI CUNEO
La UIL Scuola Cuneo comunica che il Tribunale di Cuneo sul ricorso promosso dalla UIL scuola Piemonte, ha emesso un’ordinanza in favore di due docenti appartenenti al profilo di collaboratore scolastico e assistente tecnico a tempo indeterminato le quali, dopo aver fruito dell’art. 59 CCNL Scuola e prodotto istanza di trasferimento in coincidenza con la quarta accettazione dell’incarico di supplenza, si sono viste decretare dall’amministrazione la perdita di titolarità anche nel successivo anno scolastico.
Secondo l’amministrazione in sostanza, una volta accettato il quarto incarico a tempo determinato, la domanda di mobilità andrebbe reiteranno ogni anno (piuttosto che al termine del triennio di “titolarità”).
L’ordinanza allegata dà ragione al sindacato nella parte in cui ha sostenuto che il personale in questione può continuare a fruire dell’art.59 per un altro triennio senza perdita di titolarità. Resta inteso che ciò si applica anche per l’art. 36 del CCNL Scuola relativo al personale docente.