L’USR Lazio ha emanato la nota n. 20320 del 17 Aprile 2023 con la quale si forniscono chiarimenti sul computo dei 180 giorni di effettivo servizio e sui 120 giorni di attività didattiche necessari per il superamento del periodo di formazione e prova.
L’art. 1, co. 116, della legge n. 107 del 2015, dispone che «Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.».
Al fine del computo dei 120 e dei 180 giorni, le istituzioni scolastiche del Lazio potranno considerare utile, in favore dei docenti assunti nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, co. 4 o 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, anche i periodi di servizio svolti dal primo settembre 2022 sino all’immissione in ruolo (o sino al contratto a tempo determinato ex art. 59, co. 4 o 9-bis), sulla medesima classe di concorso – intesa anche quale graduatoria di provenienza per chi svolga servizio su sostegno – o tipologia di posto.