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Ferie supplenti e giorni che ‘avanzano’: mi verranno pagati? L’avvocato risponde

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Supplenze docenti sino al 30 giugno: la questione riguardante i giorni di ferie ‘avanzati’, cosa dice la normativa?

Supplenze docenti fino al 30 giugno 2023, la questione presa in considerazione in questa sede, riguardante i giorni di ferie ancora da fare prima della scadenza del contratto, è di particolare attenzione. Un quesito giunto in redazione consente di fare chiarezza sulla casistica riguardante il docente supplente che ‘avanza’ dei giorni di ferie. Che cosa succede in questi casi? L’Avvocato Salvatore Braghini ha risposto al quesito.

Supplenza sino al 30 giugno e 9 giorni di ferie ancora da fare

Il quesito sottoposto dalla nostra gentilissima lettrice è il seguente: ‘Sono una supplente con contratto al 30 giugno. La segreteria mi ha comunicato che ho nove giorni di ferie da fare fuori dalle lezioni e quando non ho scrutiniSe io non li farò, mi verranno pagati? Oppure sono obbligata a farli dal 9 giugno ed entro il 30 giugno, escludendo i giorni per gli scrutini? Grazie mille per la risposta’.

La risposta dell’Avvocato Salvatore Braghini

‘Occorre premettere – risponde così l’Avvocato Salvatore Braghini – che ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del CCNL di comparto del 29 novembre 2007, “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. L’articolo 1 comma 54 della legge n. 228/2012 stabilisce, inoltre, anche per i docenti con contratto a tempo determinato al 30 giugno oppure 31 agosto che le ferie devono essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative’. sviluppatore web - corso di web developer full stack - lavora subito - tirocinio formativo

Qui, infatti, si legge: ‘Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica’.

‘I docenti con contratto al 30 giugno – conclude l’Avvocato Salvatore Braghini – possono altresì fruire di 6 giorni di ferie, durante il normale svolgimento delle lezioni, che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione‘.

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